Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 83 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 83 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, e delle disposizioni di cui all'articolo 78, in materia di pubblicità dei prezzi, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<< 4. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui non venga attivato l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. L'autorizzazione è altresì revocata ovvero è disposto il divieto di esercizio dell'attività qualora:

a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) l'attività è sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<< 5. Nei casi di cui al comma 4 la proroga non è concessa in caso di colpevole inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.>>.