Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 17 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<< Art. 17

strumenti attuativi previsti per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati

1. Le previsioni urbanistiche del Piano comunale di settore del commercio per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, sono attuate mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata ovvero Piano attuativo comunale (PAC) anche qualora la grande struttura di vendita con superficie coperta complessiva superiore 15.000 a metri quadrati sia allocata sul territorio di più Comuni contermini.

2. I Piani di cui al comma 1 sono sottoposti a parere vincolante della Regione, che si esprime in relazione alla verifica del recepimento delle condizioni di sostenibilità urbanistico commerciale stabilite dal Piano comunale di settore del commercio, entro il termine di settantacinque giorni.>>.