Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo>>), è sostituito dal seguente:

<< Art. 1

principi generali e finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2009/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche, con la presente legge disciplina il settore delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e di tutela dei consumatori e dei lavoratori, e nel riconoscimento del ruolo imprenditoriale con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole e medie imprese, al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva regionale, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, tradizionali e di qualità, salvaguarda la tipicità dei locali storici, promuove la cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre promuove e tutela il servizio commerciale nelle aree montane, rurali e urbane, graduando l'offerta dei servizi medesimi secondo le esigenze dei consumatori e dei lavoratori, il pluralismo e l'equilibrio sul territorio tra le tipologie delle strutture distributive, le differenti forme di vendita, mantenendo e sviluppando la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.

3. La presente legge è la legge regionale organica delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionali, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29/2005 le parole << o di un outlet>> e le parole << o all'outlet>> sono soppresse.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29/2005 le parole << di cui all'articolo 65, commi 2 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 80, comma 2, quarto periodo>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguente modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. I corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.>>;

b) al comma 1 bis dopo le parole << (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio),>> sono inserite le seguenti: << e di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore),>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 9 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << una commissione provinciale costituita presso la Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominata>> sono sostituite dalle seguenti: << commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate>>;

b) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole << il corso>> sono aggiunte le seguenti: << o un suo sostituto>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole << di cui ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 4>>;

b) al comma 4 le parole << in conformità al regolamento di cui al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: << in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo>>;

c) al comma 4 dopo le parole << imprenditori commerciali>> sono aggiunte le seguenti: << , le organizzazioni sindacali>>;

d) alla lettera b), numero 3, del comma 4, dopo le parole << inquinamento acustico>> sono aggiunte le seguenti: << e atmosferico>>;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: ;

<< 4 bis. I Comuni tengono conto, inoltre, dei seguenti specifici presupposti:

a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici attraverso azioni che consentano di conseguire la priorità localizzativa degli esercizi commerciali nel centro storico e nelle aree urbane a esso esterne, eventualmente anche attraverso azioni e interventi partecipati dalle associazioni di categoria del settore distributivo finalizzati a garantire l'offerta di parcheggi a sostegno degli esercizi commerciali situati nella aree centrali storiche;

b) prescrizioni urbanistiche vigenti;

c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;

d) struttura della rete distributiva;

e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto.>>

Art. 7

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 13 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << o outlet>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<< 1 bis. Sono soggetti a SCIA, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le aperture, i trasferimenti, le aggiunte di settore merceologico e gli ampliamenti che avvengono esclusivamente all'interno delle grandi strutture e che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico già autorizzato.>>.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 14 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

Art. 14

condizioni

<< 1. Ai fini della realizzazione di quanto previsto nel presente capo va dichiarato il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore, con particolare riferimento all'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, della superficie di vendita, del settore merceologico, del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto della normativa igienico - sanitaria, urbanistico - edilizia, ambientale e relativa alla destinazione d'uso dei locali, alla prevenzione incendi, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'impatto acustico, nonché al superamento delle barriere architettoniche.>>.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 14 bis della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 14 bis della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<< Art. 14 bis

superficie di vendita

1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.

3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.

4. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.

5. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA ovvero a rilasciare l'autorizzazione, nonché in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

6. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

7. Ai fini di quanto prescritto ai commi 5 e 6 il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.

8. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

9. La riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.>>.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 15 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<< Art. 15

Piano comunale di settore del commercio

1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale, di viabilità e la tutela della salute e ludopatia;

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche;

c) occupazionali, in ordine alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, anche prevedendo l'impegno del proponente ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale impiegato fra lavoratori in mobilità e/o in cassa integrazione ovvero soggetti percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 15/2015 residenti nel Comune interessato o in quelli contermini.

2. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

3. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.

4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.

5. Il Piano comunale di settore del commercio, in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) delimita le aree edificate, le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individua gli edifici soggetti a regime vincolistico e le zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7;

b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto, in particolare, di quanto sancito al comma 1;

c) riproduce ovvero recepisce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento ovvero successivi al momento dell'adozione del Piano comunale di settore del commercio e dei quali il Comune è stato parte contraente.

6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.

7. Fermo restando quanto sancito dall'articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), i criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;

b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, della tutela della salute e ludopatia e dell'impatto acustico.

8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

9. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al comma 7, in particolare, contengono:

a) la valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) la valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);

d) l'indicazione di soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 metri quadrati le soluzioni tecniche escludono attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;

e) la documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.

10. Le valutazioni di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato B.

11. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive qualora richiesta dalla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, nel rispetto di quanto sancito, in particolare, dall'articolo 63 quinquies, comma 7, lettera d), della legge regionale 5/2007.

12. Ai fini della programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), i Comuni procedono alla formazione del Piano di settore del commercio in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio approvato dai singoli Consigli Comunali è trasmesso all'Unione territoriale intercomunale di riferimento, la quale entro sessanta giorni dal ricevimento esprime un parere vincolante in merito alla coerenza delle previsioni del piano medesimo con gli indirizzi generali delle politiche amministrative contenute nel Piano dell'Unione. Fatta eccezione per i Comuni montani, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 16 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole << industriale o artigianale>>, sono aggiunte le seguenti: << qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale>>;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

<< 5 bis. La somministrazione al pubblico di prodotti agroalimentari d'origine protetta (DOP) e dei vini delle zone di origine controllata (DOC) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.

5 ter. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 bis non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.>>.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 17 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<< Art. 17

strumenti attuativi previsti per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati

1. Le previsioni urbanistiche del Piano comunale di settore del commercio per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, sono attuate mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata ovvero Piano attuativo comunale (PAC) anche qualora la grande struttura di vendita con superficie coperta complessiva superiore 15.000 a metri quadrati sia allocata sul territorio di più Comuni contermini.

2. I Piani di cui al comma 1 sono sottoposti a parere vincolante della Regione, che si esprime in relazione alla verifica del recepimento delle condizioni di sostenibilità urbanistico commerciale stabilite dal Piano comunale di settore del commercio, entro il termine di settantacinque giorni.>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 18 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << salvo quanto stabilito al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: << secondo quanto prescritto in particolare all'allegato B bis>>;

b) al comma 2 le parole << negli strumenti urbanistici o, in assenza di tali disposizioni, dalla vigente normativa urbanistica o di settore>> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>> e la parola << numero>> è sostituita dalla seguente: << limite>>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 29/2005)

(2)

1. All'articolo 30 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole << in sede fissa,>> è inserita la seguente: << anche>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.>>;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<< 3 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.

3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.

3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.

3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).>>.

Note:

Alla lett. c), c. 3 quinquies, le parole "legge regionale 9 dicembre, n. 19" sono corrette in "legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19", come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 1/2/2017, n. 5.

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. 29/2005, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 4/2016 e successivamente dal presente articolo.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, L.R. 29/2005.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, c. 2 bis, L.R. 29/2005.

Art. 17

(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 29/2005 dopo le parole << in forma itinerante>> sono aggiunte le seguenti: << ; in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC>>.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 55 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 55 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<< Art. 55

definizione e ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le modalità e le condizioni del commercio della stampa quotidiana e periodica, intendendosi come tale anche la vendita di giornali e riviste esercitata sulle aree pubbliche.

2. I soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 1 sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.>>.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 57, L.R. 29/2005.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 80 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 80 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << articoli 5, 6, 7 e 10>> sono sostituite dalle seguenti: << articoli 5, 6 e 7>> e dopo le parole << 10.000 euro.>> sono aggiunte le seguenti: << La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività.>>;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole << 12, comma 1,>> sono inserite le seguenti: << 14 bis>> e le parole << , in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a segnalazione certificata di inizio attività,>> sono soppresse;

c) al comma 2, secondo periodo, le parole << , in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione,>> sono soppresse;

d) al comma 2, quarto periodo, le parole << di cui sopra>> sono sostituite dalle seguenti: << da 5.000 euro a 15.000 euro>>;

e) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

<< 13 bis. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.>>.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 81 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3 ter e 3 quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. Ai fini del comma 1:

a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;

b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;

c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<< 5. E' disposto il divieto di esercizio dell'attività:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;

c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12;

d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.>>.

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 82, L.R. 29/2005.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 83 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 83 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, e delle disposizioni di cui all'articolo 78, in materia di pubblicità dei prezzi, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<< 4. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui non venga attivato l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. L'autorizzazione è altresì revocata ovvero è disposto il divieto di esercizio dell'attività qualora:

a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) l'attività è sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<< 5. Nei casi di cui al comma 4 la proroga non è concessa in caso di colpevole inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.>>.

Art. 25

(Sostituzione dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<< Art. 84

Osservatorio regionale del commercio

1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:

a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;

b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;

c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;

d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);

e) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi, anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera b).

2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.

4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo. >>

Art. 26

(Modifica all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<< 3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.>>.

Art. 27

(Modifica all'articolo 85 della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 6 dell'articolo 85 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<< 6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale; prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.>>.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 105 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 105 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole << agli effetti attesi di riequilibrio, modernizzazione e di sviluppo della rete distributiva e di>> sono sostituite dalle seguenti: << all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al>>;

b)

( ABROGATA )

c) la lettera c) è abrogata;

d) alla lettera d) le parole << all'evoluzione della domanda rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;>> sono soppresse;

e) alla lettera e) le parole << , nonché sul livello dell'adozione da parte delle imprese di formule commerciali innovative>> sono soppresse;

f) la lettera f) è abrogata;

g) la lettera g) è abrogata;

h) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<< h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.>>.

(1)

Note:

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, c. 2, lett. b), L.R. 29/2005.

Art. 29

(Modifica all'allegato A della legge regionale 29/2005)

1. All'allegato A della legge regionale 29/2005, al punto 2 TABELLA RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO, la voce << Merendine e biscotti preconfezionati>> è sostituita dalla seguente: << Merendine e biscotti preconfezionati, bevande preconfezionate e preimbottigliate (esclusi i superalcolici).>>.

Art. 30

(Sostituzione dell'allegato B della legge regionale 29/2005)

1. L'allegato B della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: <<ALLEGATO B (riferito all'articolo 15, commi 7 e 10) 1. CRITERI DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GRANDE STRUTTURA Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 7, i Comuni si attengono, in particolare, ai seguenti criteri: a) tenere in considerazione l'esigenza di consolidare il tessuto socio-economico costituito dalla rete distributiva degli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, in maniera da dimostrare e giustificare le nuove zone e insediamenti commerciali e il loro ampliamento all'esterno delle aree suddette; potranno essere inoltre valutate eventuali azioni anche con l'apporto partecipato delle organizzazioni di categoria del settore distributivo al fine di assicurare l'uso temporaneo e determinato di spazi di parcheggio situati nelle aree storiche centrali ovvero in loro prossimità, fermo restando il rispetto degli standard di parcheggi per le funzioni residenziali previsti dalla vigente normativa; b) prevedere l'eventuale localizzazione di esercizi commerciali di grande distribuzione puntando all'integrazione del sistema insediativo, privilegiando il rafforzamento delle aree urbane più recenti, diverse da quelle storiche, prive o carenti di adeguata rete commerciale, valutandone la sostenibilità urbanistica, ambientale e la funzionalità del sistema viario, urbano e non, nel rispetto, in particolare, di quanto prescritto all'articolo 15, comma 8; c) attivare particolare attenzione e cautela nella localizzazione eventuale di esercizi commerciali dimensionalmente rilevanti all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, negli immobili e nelle aree sottoposti alla tutela architettonica, storica, culturale e paesaggistica ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché negli edifici riconosciuti di rilevanza storica, culturale e architettonica negli strumenti urbanistici comunali, al fine principale di preservare i caratteri distintivi che connotano e diversificano dette realtà dalle altri componenti del sistema insediativo; nel caso in cui sia verificata e dimostrata, in coerenza con gli atti di pianificazione sovraordinata e le norme vigenti, la sostenibilità delle localizzazioni per insediamenti di grande distribuzione commerciale nelle aree storiche centrali anzidette, qualora si ammettano interventi di demolizione e di ricostruzione, nonché di ristrutturazione urbanistica, i parcheggi a servizio dell'esercizio commerciale dovranno essere previsti all'interno dell'edificio. 2. INDICAZIONE RELATIVA AI CONTENUTI E ALLE MODALITA' PER PREDISPORRE GLI STUDI INERENTI ALL'IMPATTO SULLA VIABILITA' CONSEGUENTE ALL'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GRANDE STRUTTURA (articolo 15, comma 10). 1. Inquadramento territoriale: a) Descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima). 2. Studio sulla viabilità di afferenza/servizio - Elaborazioni richieste: . Rete viaria: rappresentazione e descrizione della rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura in scala adeguata. . Elaborazioni richieste: a) descrizione della tratta o delle tratte stradali, comprensiva delle caratteristiche geometriche delle stesse, interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci e intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura; b) analisi e rappresentazione dei flussi di traffico esistenti con evidenziazione delle ore di punta corrispondenti alla situazione più gravosa; i rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strade/e, dovranno essere effettuati sul campo; le analisi dovranno essere elaborate in maniera tale da definire la capacità esistente e potenziale e altresì i livelli di servizio della viabilità considerata; c) stima del traffico generato dall'esercizio commerciale a regime, applicando il metodo ritenuto più idoneo in rapporto ai generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge; d) valutazione finale dell'impatto dell'esercizio commerciale sulla viabilità, conseguente alle analisi e alle stime di cui alle precedenti lettere b) e c), attraverso un metodo idoneo a dimostrare la massima capacità di saturazione e i livelli di servizio dei tratti stradali e delle intersezioni più critici in maniera tale da garantire la razionalizzazione e la funzionalità della rete viaria interessata, con riferimento ai livelli di servizio; e) illustrazione e rappresentazione delle soluzioni viabilistiche progettuali proposte con particolare riguardo alle intersezioni, concordandole preventivamente con l'ente proprietario della/e strada/e o territorialmente competente. 3. PRECISAZIONI a) Con riferimento agli esercizi commerciali fino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta complessiva, gli studi inerenti l'impatto sulla viabilità di cui al precedente paragrafo 2, costituiscono parte integrante della documentazione minima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento degli stessi esercizi.>>.

Art. 31

(Inserimento dell'allegato B bis alla legge regionale 29/2005)

1. Dopo l'allegato B della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente: <<ALLEGATO B bis (riferito all'articolo 18, comma 1) 1. PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA 1. La dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione degli esercizi di vendita è la seguente: a) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60 per cento della superficie di vendita; b) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone diverse da quelle a destinazione residenziale: 100 per cento della superficie di vendita; c) per esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati: 150 per cento della superficie di vendita; d) per esercizi con superficie di vendita o coperta complessiva superiore a 1.500 metri quadrati: 200 per cento della superficie di vendita; e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 25 per cento della superficie utile dell'edificio; è facoltà dei Comuni aumentare la percentuale nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione in relazione ai settori merceologici di vendita; per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici. 2. La dotazione di parcheggi per i servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago è: 100 per cento della superficie utile di detti servizi. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti di tutti i locali e gli spazi aperti al pubblico misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici. 3. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui sopra, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti a partire dagli esercizi commerciali al dettaglio di dimensione superiore a 1.500 metri quadrati di superficie di vendita. 4. In caso di esercizio commerciale destinato sia al commercio al dettaglio sia al commercio all'ingrosso, le percentuali di cui sopra sono rispettivamente riferite alla superficie di vendita al dettaglio e alla superficie utile all'ingrosso. 2. AREE PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI 1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci. 2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale. 3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti. 4. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.>>.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. Ai procedimenti sanzionatori, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se più favorevoli al soggetto sanzionato.

3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti in vigore.

4. La disciplina di cui all'allegato E, riferito all'articolo 109, comma 2, della legge regionale 29/2005 continua a trovare applicazione nelle more dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Art. 33

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'articolo 11, il comma 3 dell'articolo 12, il comma 4 dell'articolo 16, gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86, 93, 94 e 104 della legge regionale 29/2005;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 15 (Legge comunitaria 2010);

c) gli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13, (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);

d) il comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

2. Resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005, come disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).