1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 3 dell'articolo 11, il comma 3 dell'articolo 12, il comma 4 dell'articolo 16, gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86, 93, 94 e 104 della
legge regionale 29/2005;
2. Resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'
articolo 98 della legge regionale 29/2005, come disposto dall'
articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).