Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.
Art. 31
1.
Dopo l'allegato B della legge regionale 29/2005 č inserito il seguente:
<<ALLEGATO B bis (riferito all'articolo 18, comma 1)
1. PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA
1. La dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione degli esercizi di vendita č la seguente:
a) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60 per cento della superficie di vendita;
b) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone diverse da quelle a destinazione residenziale: 100 per cento della superficie di vendita;
c) per esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati: 150 per cento della superficie di vendita;
d) per esercizi con superficie di vendita o coperta complessiva superiore a 1.500 metri quadrati: 200 per cento della superficie di vendita;
e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 25 per cento della superficie utile dell'edificio; č facoltā dei Comuni aumentare la percentuale nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione in relazione ai settori merceologici di vendita; per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.
2. La dotazione di parcheggi per i servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attivitā di intrattenimento e svago č: 100 per cento della superficie utile di detti servizi. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti di tutti i locali e gli spazi aperti al pubblico misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.
3. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui sopra, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti a partire dagli esercizi commerciali al dettaglio di dimensione superiore a 1.500 metri quadrati di superficie di vendita.
4. In caso di esercizio commerciale destinato sia al commercio al dettaglio sia al commercio all'ingrosso, le percentuali di cui sopra sono rispettivamente riferite alla superficie di vendita al dettaglio e alla superficie utile all'ingrosso.
2. AREE PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.
2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.
3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilitā pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
4. Per le grandi strutture di vendita č inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.>>.