<< 3 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.
3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.
3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.
3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).>>.