Art. 14
( ABROGATO )
Note:
1 Alla lett. c), c. 3 quinquies, le parole "legge regionale 9 dicembre, n. 19" sono corrette in "legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19", come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 1/2/2017, n. 5.
2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimitą costituzionale dell'art. 30 della L.R. 29/2005, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 4/2016 e successivamente dal presente articolo.
3 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera ll), L. R. 17/2025
Art. 28
( ABROGATO )
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, c. 2, lett. b), L.R. 29/2005.
2 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera ll), L. R. 17/2025