Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

CAPO I

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 55

(Clausola valutativa)

(1)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riferimento:

a) alla verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 2, e dei programmi e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;

b) alla misurazione e al monitoraggio del processo di riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale attraverso la rilevazione:

1) del numero di convenzioni stipulate dall'Ufficio unico con gli enti locali;

2) del numero di procedimenti seguiti dell'Ufficio unico in relazione alle attività di cui all'articolo 18;

3)

( ABROGATO )

4) del numero e della tipologia delle iniziative formative e del numero di dipendenti formati;

5) delle procedure di mobilità nell'ambito del Comparto e intercompartimentali;

c) ai risultati inerenti gli assetti contrattuali conseguenti alla riforma;

d) ai risultati della razionalizzazione degli apparati amministrativi, anche in termini di accrescimento della loro efficacia, efficienza ed economicità;

e) alle eventuali difficoltà e criticità di attuazione della disciplina della presente legge.

(2)

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Numero 3) della lettera b) del comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera y), L. R. 26/2018