Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2018