Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 29

(Formazione, aggiornamento e riqualificazione)

(1)

1. L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente. La formazione e l'aggiornamento del personale dirigente e non dirigente degli enti locali del Comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi e previa convenzione, dall'Ufficio unico. L'Ufficio unico può, altresì, organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale degli enti locali del Comparto unico su tematiche diverse da quelle previste al secondo periodo, previa convenzione con gli enti medesimi.

(2)(5)(6)(7)(8)(9)(11)

2.

( ABROGATO )

(3)

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ufficio unico si avvale, ove necessario, della centrale unica di committenza per l'indizione di procedure in materia di servizi, lavori o forniture, ovvero di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento. I docenti incaricati sono scelti fra dirigenti di pubbliche amministrazioni, professori o docenti universitari, nonché fra esperti di comprovata professionalità.

4.

( ABROGATO )

(10)

5.

( ABROGATO )

(4)(12)

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell'area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 1 sostituito da art. 10, comma 5, lettera d), L. R. 44/2017

Comma 2 abrogato da art. 10, comma 5, lettera e), L. R. 44/2017

Comma 5 sostituito da art. 10, comma 5, lettera f), L. R. 44/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 26/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 26/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 26/2018

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 26/2018

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 26/2018

10  Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera q), L. R. 26/2018

11  Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

12  Comma 5 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020