Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Sostituita la rubrica del Capo I del Titolo II da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018

Sostituita la rubrica del Capo II del Titolo II da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018

Articolo 8 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018

Articolo 8 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018

Articolo 36 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 21/2019

Capo VI del Titolo III abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

Articolo 28 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 6/2023

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

(1)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, disciplina, anche in relazione alla competenza di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e delle relative norme di attuazione, in particolare l'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17/2007 e dall'articolo 76 della legge regionale 18/1996 un sistema integrato di interventi per la gestione di attività riguardanti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dal medesimo articolo 127 della legge regionale 13/1998, in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).

2. Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, nonché al fine di definire discipline omogenee in ordine allo stato giuridico, il sistema integrato del Comparto unico persegue le seguenti finalità:

a) piena realizzazione delle finalità per le quali è stato costituito il Comparto unico;

b) razionalizzazione della gestione e contenimento della spesa del personale delle amministrazioni del Comparto unico;

c) uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti normativi regionali e nazionali e contrattuali regionali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico;

d) uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico, a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, nonché per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale del Comparto unico e alle attività di studi, ricerche e innovazioni collegate alla pubblica amministrazione in ambito regionale;

e) adeguatezza e uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico;

f) razionalizzazione e semplificazione nella gestione dei rapporti con gli altri Enti e Istituzioni in relazione a Comunicazioni, monitoraggi, rilevazioni richieste a diverso titolo alle amministrazioni del Comparto unico;

g) razionalizzazione e semplificazione al fine di conseguire un miglioramento ed efficientamento dei servizi al cittadino e un contenimento della spesa pubblica in ogni ambito di attività delle amministrazioni del Comparto unico.

Note:

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

TITOLO II

DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO

CAPO I

ALBO DEI DIRIGENTI DEL COMPARTO UNICO

Art. 2

(Istituzione e gestione dell'Albo)

(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

1. È istituito l'Albo dei dirigenti del Comparto unico nel quale sono inseriti i dirigenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le amministrazioni del Comparto stesso, ivi compresi quelli collocati in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.

2. L'Albo costituisce una banca dati atta a consentire un monitoraggio della situazione complessiva della dirigenza del Comparto unico nonché la disponibilità di un quadro aggiornato delle caratteristiche professionali del personale dirigente, mediante l'inserimento nell'albo medesimo dei dati relativi al titolo di studio posseduto, all'anzianità maturata nella qualifica di dirigente, alle esperienze professionali maturate, ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.

3. L'Albo è gestito dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17; le amministrazioni del Comparto unico comunicano all'Ufficio unico, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati di cui ai commi 1 e 2 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Note:

Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 giugno 2017, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 2, lettera a), L. R. 9/2017

Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. a), L.R. 15/2017.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 37/2017

Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 novembre 2018, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. g), L.R. 44/2017.

Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 maggio 2019, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. b), L.R. 22/2018.

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018

L'albo del presente articolo è attivito dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 56, c. 3 , L.R. 18/2016, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. z.1), L.R. 26/2018.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018

Art. 4

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018

Art. 5

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018

Art. 6

( ABROGATO )

(1)(3)(7)(8)(10)(11)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2017

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 2), L. R. 44/2017

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 44/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 22/2018

10  La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

11  Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018

Art. 7

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018

CAPO II

ACCESSO, FORMAZIONE, INCARICHI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 8

(Accesso alla qualifica di dirigente)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.

2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;

b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 per l'assunzione di dirigenti presso gli enti locali, possono essere espletate, qualora gli enti medesimi lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione, dall'Ufficio unico di cui all'articolo 17; in tale caso l'espletamento delle procedure avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione.

(7)

4. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 30 per cento, sia riservata al personale dell'amministrazione procedente con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

(10)

5. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo:

a) la graduatoria del concorso per l'accesso al corso concorso è limitata ai vincitori e non comprende gli idonei;

b) la graduatoria finale del corso concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di due anni;

c) la graduatoria finale del concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di tre anni; il bando di concorso può prevedere un limite massimo di idonei.

(8)(9)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 14, L. R. 44/2017

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2018

Parole aggiunte al comma 3 da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Parole soppresse alla lettera c) del comma 5 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

10  Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 8 bis

(Mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni)

(1)

1. In materia di mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni di personale dirigente del Comparto unico, trovano applicazione, in quanto compatibili, le discipline di cui agli articoli 23, 24, 27 e 28.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018

Art. 8 ter

(Procedimenti disciplinari e contenzioso)

(1)

1. Per la gestione delle procedure disciplinari nonché del contezioso del lavoro relativi al personale dirigente delle amministrazioni del Comparto unico, si applica la disciplina di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Nei confronti dei dirigenti del Comparto unico trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva di Comparto, nel rispetto dell'inderogabilità della normativa nazionale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018

Art. 9

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2018

Art. 10

(Durata e revoca degli incarichi dirigenziali)

(1)(2)(3)(4)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, limitatamente a quelli il cui rapporto si qualifichi come fiduciario, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni, cessano al momento del conferimento dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e, comunque, il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.

(5)

2. La durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

3.

( ABROGATO )

(6)

4. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 26/2018

Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 26/2018

Art. 11

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018

Art. 12

( ABROGATO )

(1)(3)(5)(6)(7)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 6 abrogato da art. 19, comma 2, lettera c), L. R. 9/2017

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018

Art. 13

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018

Art. 14

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018

Art. 15

( ABROGATO )

(1)(2)(4)(5)(6)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018

Art. 16

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018

TITOLO III

SISTEMA INTEGRATO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE

CAPO I

UFFICIO UNICO DEL SISTEMA INTEGRATO DI COMPARTO

Art. 17

(Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto e dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico)

(1)(2)(14)

1. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, di seguito denominato Ufficio unico, è istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), presso la Regione.

(16)

2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.

(3)(4)(10)

3. Nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui compete, su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al richiamo verbale, delle procedure disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro ai sensi di quanto previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 165/2001, anche mediante la rappresentanza nel primo grado di giudizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Ufficio opera secondo la disciplina di cui all' articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001, in quanto applicabile.

(5)(9)(11)(15)

3 bis.

( ABROGATO )

(6)(17)

3 ter.

( ABROGATO )

(7)(12)(18)

3 quater.

( ABROGATO )

(8)(13)(19)

Note:

L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto è operativo dall'1 marzo 2017, come disposto dall'art. 56, c. 10, L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera d), L. R. 9/2017

Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017

Comma 3 interpretato da art. 12, comma 2, L. R. 37/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018

Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018

Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018

Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 20/2018

10  Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 26/2018

11  Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 26/2018

12  Lettera b) del comma 3 ter sostituita da art. 3, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 26/2018

13  Parole sostituite al comma 3 quater da art. 3, comma 1, lettera j), numero 4), L. R. 26/2018

14  Rubrica dell'articolo sostituita da art. 107, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

15  Parole sostituite al comma 3 da art. 107, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019

16  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 9/2020

17  Comma 3 bis abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022

18  Comma 3 ter abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022

19  Comma 3 quater abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 18

(Ambito di attività dell'Ufficio unico)

(1)

1. L'Ufficio unico, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, svolge le seguenti funzioni per conto delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c)

( ABROGATA )

d) gestione delle elaborazioni stipendiali, nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi regionali e dai regolamenti di cui al comma 3, qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione;

e) la gestione dell'Albo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'articolo 2;

f)

( ABROGATA )

g) gestione dei rapporti con la Delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'articolo 32 e supporto tecnico al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite.

(3)(4)(5)(6)(7)(8)

1 bis. L'Ufficio unico monitora l'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo con le modalità previste dall'articolo 37.

(2)(9)

2. I Comuni e le UTI provvedono alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo la disciplina di cui all'articolo 37.

3. La concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali è disposta, ove necessario, mediante regolamenti adottati dalla Regione, sentito il CAL.

Note:

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 26/2018

Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 26/2018

Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 26/2018

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 1 bis sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 8/2022

CAPO II

ASSUNZIONE DI PERSONALE NON DIRIGENTE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DEL COMPARTO UNICO

Art. 19

(Disposizioni generali)

(1)

1. Il budget, sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato, è individuato, a livello di sistema integrato di Comparto, dall'Ufficio unico, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale è realizzata la relativa assunzione.

2. Analogamente a quanto previsto dal comma 1, l'Ufficio unico definisce, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, il budget per il ricorso a forme di lavoro flessibile, da utilizzare, a livello di sistema integrato di Comparto, anche per attivare la gara di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).

(2)(4)

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei budget di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire l'equilibrio occupazionale e finanziario all'interno del sistema integrato del Comparto medesimo è autorizzata a porre in essere, secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento, le misure necessarie a far fronte, anche attraverso forme compensative tra le amministrazioni o tra le finalità di cui ai commi 1 e 2 a favore di quella di cui al comma 2, a particolari e contingenti esigenze delle singole amministrazioni non perseguibili con gli strumenti ordinari.

(3)(5)

4. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità deve permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui è stato assunto o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilità, fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate.

(6)(7)

5. Le amministrazioni del Comparto unico, prima di dare corso alla copertura dei posti vacanti, verificano, presso l'Ufficio unico, la sussistenza di situazioni di eccedenza in altre amministrazioni del Comparto stesso; di detta verifica va dato atto nell'ambito degli avvisi di mobilità o nei bandi di reclutamento.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 9/2017

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 10, L. R. 31/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 20/2018

Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera l), L. R. 26/2018

Comma 4 sostituito da art. 107, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 16/2019

Art. 20

(Assunzione del personale non dirigente)

(1)(4)

1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:

a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

b) mobilità di Comparto;

c) mobilità intercompartimentale;

d) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), o presso altre pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

2. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni.

2 bis. In sede di revisione degli ordinamenti professionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 42 del CCRL 15.10.2018, il contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico per il triennio 2022-2024 può definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.

(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole aggiunte al numero 2) della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017

Parole sostituite al numero 2) della lettera c) del comma 1 da art. 107, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019

Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 25, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 21

(Norme per favorire l'inserimento lavorativo (patto generazionale))

(1)

1. Al fine di promuovere il ricambio generazionale le amministrazioni del Comparto unico, possono concedere, negli ultimi tre anni di servizio del personale in procinto di essere collocato a riposo e su domanda del dipendente, la riduzione da un minimo del 35 per cento a un massimo del 70 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno.

(2)(3)

2. I risparmi di spesa effettivi derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 1, sono impiegati, dall'amministrazione che intenda avvalersi di tale facoltà, per l'assunzione in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con riferimento alle unità oggetto di riduzione della prestazione lavorativa; alla data di pensionamento del personale di cui al comma 1, l'assunzione può essere trasformata a tempo pieno nel rispetto delle facoltà assunzionali e di spesa.

3. La domanda del dipendente di cui al comma 1 è irrevocabile salvo il caso di modifica della normativa pensionistica incidente sui requisiti e sul trattamento economico del personale interessato o soltanto su uno di essi; in tal caso la trasformazione a tempo pieno è subordinata alla verifica del rispetto del budget assunzionale.

4. Il ricambio generazionale di cui al presente articolo non deve, comunque, determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni del Comparto unico.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 23/1/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 10 del 7 marzo 2018), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, limitatamente alle parole "; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno".

Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018

Art. 22

(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)

(1)

1. Le amministrazioni del Comparto unico sono tenute a rilevare eventuali eccedenze di personale nel proprio ambito dando applicazione alla disciplina di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 165/2001 con le seguenti precisazioni:

a) le Comunicazioni previste dalla suddetta disciplina si intendono riferite alle organizzazioni sindacali del Comparto unico e all'Ufficio unico;

b) con riferimento all'eventuale riallocazione del personale in situazione di eccedenza, l'amministrazione di appartenenza verifica tale possibilità nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; in caso di esito negativo, l'amministrazione di appartenenza ne dà comunicazione all'Ufficio unico che verifica la possibilità di ricollocare il personale, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, presso altre amministrazioni del Comparto unico ovvero, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 23

(Mobilità di Comparto)

(1)(6)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), le amministrazioni procedono, direttamente o tramite l'Ufficio unico, mediante la pubblicazione di un avviso, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base delle disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. L'avviso, in ogni caso, è pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet della Regione a cura dell'Ufficio unico. L'individuazione del dipendente è operata dall'amministrazione interessata alla copertura del posto anche nel caso in cui l'avviso sia attivato dall'Ufficio unico.

2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il nulla osta deve essere reso contestualmente alla presentazione, da parte del dipendente interessato, della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità.

(2)(3)(4)(5)

3. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo avviene nel rispetto del disposto di cui all'articolo 19, comma 4. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, compresi la retribuzione individuale di anzianità e il maturato economico, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

4. Le amministrazioni Comunicano, annualmente, all'Ufficio unico i trasferimenti effettuati in attuazione delle procedure di mobilità di cui al presente articolo.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 2 sostituito da art. 19, comma 2, lettera e), L. R. 9/2017

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 19, comma 4, L. R. 9/2017

Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 20, L. R. 44/2017

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera m), L. R. 26/2018

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/2018

Art. 24

(Mobilità intercompartimentale)

(1)

1. Le amministrazioni del Comparto unico possono attivare processi di mobilità con altri comparti del pubblico impiego, secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 (Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali di Comparto, definisce una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 25

(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di funzioni)

(1)

1. Nel caso di trasferimento di funzioni tra amministrazioni del Comparto unico, si applica l'articolo 31 del decreto legislativo 165/2001.

2. Le spese di personale ricollocato per effetto di trasferimento di funzioni sono neutre per le amministrazioni riceventi, ai fini del rispetto della vigente normativa regionale e delle disposizioni statutarie e regolamentari degli enti locali in materia di contenimento della spesa pubblica, di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di limiti assunzionali. Per effetto di tale trasferimento le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'amministrazione destinataria.

3. La disciplina di cui al presente articolo si applica alle procedure di trasferimento di personale di cui alla legge regionale 26/2014, in relazione alle funzioni trasferite.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 26

(Procedure selettive)

(1)

1. Fermo restando il disposto di cui agli articoli 19 e 20, la copertura dei posti vacanti in organico, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa previsti dalla vigente normativa, avviene mediante una delle seguenti procedure selettive:

a) concorso per titoli, titoli ed esami o esami;

b) corso concorso.

2. Le procedure selettive si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esterni alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Le graduatorie delle selezioni per l'assunzione del personale rimangono vigenti per un periodo di tre anni, non prorogabile, dalla data di pubblicazione delle medesime.

4. Nei bandi dei concorsi pubblici, ferme restando le riserve di legge, si può prevedere:

a) una riserva di posti, non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, ai fini della progressione di carriera del personale, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso;

b) una riserva di posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante procedure selettive pubbliche, che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico;

c) una valorizzazione, con apposito punteggio, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, dell'esperienza professionale dei soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato o almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, presso le suddette amministrazioni, per almeno tre anni quali lavoratori somministrati e inoltre di coloro che abbiano effettuato presso la stessa amministrazione del Comparto unico un tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e di cui all'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa, e che risultino in possesso dell'attestazione finale conseguita a conclusione del percorso di tirocinio stesso.

(4)(5)

5. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 4, lettere a) e b), non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Nel regolamento di cui al comma 6 possono, altresì, essere disciplinate ipotesi di resti di frazione analogamente a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 165/2001).

5 bis. Nel caso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), l'espletamento delle procedure concorsuali avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione; il bando di concorso definisce, altresì, i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora il bando medesimo preveda assunzioni presso amministrazioni diverse.

(6)

6. Con regolamento, emanato dalle amministrazioni, sono definiti:

a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;

b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all'assunzione dalle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

c) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;

d) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

e) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico;

f) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.

(3)(7)

7.

( ABROGATO )

(2)

8. Con il medesimo regolamento di cui al comma 6, sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni Comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le professionalità per l'accesso alle quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

9. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 26/2018

Lettera e bis) del comma 6 aggiunta da art. 107, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019

Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 10, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Lettera c) del comma 4 sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Comma 6 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Art. 27

(Comando di personale)

(1)

1. Le amministrazioni del Comparto unico possono avvalersi, per particolari e specifiche esigenze di servizio e per un periodo massimo complessivo di due anni, di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e del dipendente. Entro la scadenza dei due anni e decorso almeno un anno di comando, le amministrazioni interessate possono procedere direttamente al trasferimento del personale nei propri ruoli, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.

(2)(4)

2. Il personale comandato conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale. La spesa del personale comandato fa carico all'amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio che è tenuta, altresì, a versare l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

3. Al personale comandato ai sensi del comma 1 non competono né indennità né compensi, comunque denominati, connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione di appartenenza. A detto personale spettano le indennità previste dall'amministrazione presso cui è comandato per funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione medesima.

4. Le amministrazioni del Comparto unico possono disporre il comando di propri dipendenti, previo assenso dei medesimi, presso altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico per un periodo massimo di tre anni.

(3)

5. Il comando di personale dalle Aziende sanitarie regionali, nonché il comando di personale di altri enti o amministrazioni pubbliche presso la Regione e gli enti locali della Regione per lo svolgimento di attività negli uffici di supporto agli organi politici, può essere disposto anche in deroga al limite temporale di cui al comma 1. Resta altresì confermata la disciplina di cui all' articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), come modificato dall' articolo 14, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

(5)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018 . La disciplina si applica anche ai comandi già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 4/2018, come disposto dall'art. 27, c. 2 della medesima L.R. 4/2018.

Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 107, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019

Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 24, L. R. 13/2021 . Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, c. 25, della medesima L.R. 13/2021.

Art. 28

(Distacco di personale e utilizzo con convenzioni)

(1)

1. Le amministrazioni del Comparto unico per particolari e specifiche esigenze di servizio e per periodi di tempo predefiniti, possono distaccare proprio personale, con il consenso del medesimo, presso altre amministrazioni del Comparto unico o altre amministrazioni pubbliche ovvero società controllate o partecipate con partecipazioni maggioritarie.

(4)

1 bis. Le amministrazioni del Comparto unico possono, altresì, al fine di soddisfare le esigenze funzionali di altre amministrazioni del Comparto in presenza di situazioni contingenti o non prevedibili, operare, d'ufficio, il distacco di proprio personale presso le medesime per il tempo strettamente necessario al perdurare delle suddette situazioni e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare.

(5)

2. Al dipendente distaccato compete il medesimo trattamento di cui all'articolo 27, commi 2 e 3. Qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 i relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza; qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 bis i relativi oneri sono posti a carico dell'amministrazione presso la quale è operato il distacco medesimo.

(6)

3. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, le amministrazioni del Comparto unico possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto unico per periodi predeterminati, anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzo di personale delle amministrazioni del Comparto unico secondo le modalità di cui al presente comma può avvenire anche da parte di agenzie ed enti pubblici, non ricompresi nell'ambito del Comparto, istituiti dalla Regione con propria legge.

(2)(3)(7)(8)

4. Restano confermate le disposizioni relative alla messa a disposizione di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni, agenzie e fondazioni.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2018

Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2018

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 12/2018

Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 12/2018

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 12/2018

Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera o), L. R. 26/2018

Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 26, L. R. 13/2021

Art. 28 bis

(Scavalco d'eccedenza di personale dell'amministrazione regionale)

(1)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Note:

Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 6/2023

Art. 29

(Formazione, aggiornamento e riqualificazione)

(1)

1. L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente. La formazione e l'aggiornamento del personale dirigente e non dirigente degli enti locali del Comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi e previa convenzione, dall'Ufficio unico. L'Ufficio unico può, altresì, organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale degli enti locali del Comparto unico su tematiche diverse da quelle previste al secondo periodo, previa convenzione con gli enti medesimi.

(2)(5)(6)(7)(8)(9)(11)

2.

( ABROGATO )

(3)

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ufficio unico si avvale, ove necessario, della centrale unica di committenza per l'indizione di procedure in materia di servizi, lavori o forniture, ovvero di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento. I docenti incaricati sono scelti fra dirigenti di pubbliche amministrazioni, professori o docenti universitari, nonché fra esperti di comprovata professionalità.

4.

( ABROGATO )

(10)

5.

( ABROGATO )

(4)(12)

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell'area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 1 sostituito da art. 10, comma 5, lettera d), L. R. 44/2017

Comma 2 abrogato da art. 10, comma 5, lettera e), L. R. 44/2017

Comma 5 sostituito da art. 10, comma 5, lettera f), L. R. 44/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 26/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 26/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 26/2018

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 26/2018

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 26/2018

10  Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera q), L. R. 26/2018

11  Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

12  Comma 5 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

CAPO III

ORDINAMENTO E MANSIONI

Art. 30

(Ordinamento professionale)

(1)

1. I dipendenti del Comparto unico, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in almeno tre distinte categorie definite, anche relativamente all'articolazione in posizioni economiche, dalla contrattazione collettiva di Comparto. Sono, altresì, definiti in sede contrattuale i profili professionali all'interno delle categorie. Restano confermate, salve diverse determinazioni in sede contrattuale, le Aree della Polizia locale e del Corpo forestale regionale. Nella medesima sede contrattuale può, altresì, essere introdotta, anche in relazione al mutato contesto organizzativo conseguente alla riforma degli enti locali, un'area quadri.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

CAPO IV

RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE DEL COMPARTO UNICO

Art. 31

(Relazioni sindacali)

(1)

1. Le relazioni sindacali si svolgono negli ambiti previsti dalla vigente disciplina nazionale in materia e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di Comparto.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 32

(Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto)

(1)(2)

1. Sono istituite, presso la Regione, due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.

2. Le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto sono costituite, ciascuna, da tre componenti e nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono così designati per ciascuna Delegazione:

a) una unità, con funzioni di Presidente, dalla Giunta regionale;

b) una unità dal CAL;

c) una unità dall'ANCI, sentita I'UNCEM.

3. I componenti delle Delegazioni restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in ogni caso i componenti medesimi cessano il trentesimo giorno successivo alla fine del mandato del Presidente della Regione che ha nominato le Delegazioni. I Presidenti delle Delegazioni nominano, tra gli altri componenti, un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti delle Delegazioni non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi ovvero siano soggetti cui si applichino i contratti collettivi di Comparto rispettivamente negoziati dalle Delegazioni.

5. Le Delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36, nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM; la stipula del contratto collettivo di Comparto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM.

6. L'Ufficio unico fornisce alle Delegazioni il proprio supporto al fine di consentire alle stesse il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite. È inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'Ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla Giunta regionale sentiti CAL, ANCI e UNCEM; del tavolo tecnico fa parte anche un dipendente individuato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le Delegazioni svolgono le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e rispondono unicamente alla Giunta regionale; possono chiedere, altresì, per il tramite del proprio Presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività.

Note:

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo sostituito da art. 107, comma 1, lettera i), L. R. 9/2019

Art. 33

(Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva di Comparto)

(1)

1. La Delegazione trattante pubblica di Comparto ammette alla contrattazione collettiva di Comparto le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale dirigente e non dirigente, abbiano nel Comparto unico una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

1 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti si svolge con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

(2)

2. Le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di Comparto hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1. La contrattazione collettiva di Comparto determina i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali mediante accordo tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative. Le modalità di utilizzo e distribuzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei lavoratori)), e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo.

4. La Delegazione sottoscrive il contratto collettivo di Comparto verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.

5. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dalla Regione. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi alla Regione non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.

6. Per garantire modalità di rilevazione certe e obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito, presso l'Ufficio unico, un comitato paritetico del quale fanno parte la Delegazione trattante pubblica di Comparto e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di Comparto. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe medesimi.

7. A tutte le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1, sono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni.

8. Sino alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dirigente, ai fini della rappresentatività per l'area dirigenziale è considerato il solo dato associativo.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 26, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 34

(Contrattazione collettiva)

(1)

1. In conformità con il settore privato, i contratti collettivi di Comparto e i contratti collettivi decentrati integrativi del personale delle amministrazioni del Comparto unico, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica, sia per quella economica.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del Comparto unico sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previo parere del CAL, e sono previste a carico dei bilanci degli enti del Comparto.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 35

(Procedimento della contrattazione collettiva di Comparto)

(1)

1. Il Presidente della Delegazione trattante pubblica di Comparto avvia l'attività negoziale sulla base delle direttive.

2. Il Presidente, raggiunta l'ipotesi di accordo, la trasmette, entro quindici giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro venti giorni lavorativi dalla trasmissione, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM e previa valutazione positiva da parte della Direzione centrale della Regione competente in ordine agli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono per la parte a carico del bilancio della Regione, autorizza o meno la stipula del contratto collettivo di Comparto. In caso di mancata autorizzazione il Presidente provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguandosi alle nuove direttive.

(2)

3. Il contratto collettivo di Comparto è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e può prevedere apposite clausole per prorogare l'efficacia temporale del contratto.

4. La Regione, entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della deliberazione di autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di accordo, trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La designazione degli esperti, finalizzata a fornire alla Corte dei conti elementi istruttori e valutazioni, è operata dalla Regione prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti medesima.

5. Qualora l'esito della certificazione sia positivo, il Presidente della Delegazione sottoscrive definitivamente il contratto collettivo di Comparto.

6. Qualora la certificazione della Corte dei conti non sia positiva le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo; il Presidente della Delegazione provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi, si riapre la procedura di certificazione. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi di accordo può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera r), L. R. 26/2018

Art. 36

(Interpretazione autentica dei contratti collettivi di Comparto)

(1)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi di Comparto, le parti che li hanno sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 35, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 36 bis

(Comitato paritetico Regione-Enti locali)

(1)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di funzione pubblica è istituito il Comitato paritetico Regione-Enti locali, quale tavolo di confronto tra la Regione e gli Enti locali sui temi che riguardano il Comparto unico.

2. Il Comitato paritetico in particolare:

a) elabora gli indirizzi per un'ottimale allocazione del personale presso le amministrazioni del comparto;

b) fornisce indicazioni e indirizzi al fine del perseguimento dell'uniformità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del personale negli enti del Comparto unico.

3. II Comitato paritetico è presieduto e convocato dall'Assessore regionale competente in materia di funzione pubblica, quale membro di diritto, ed è composto da sei membri nominati con decreto del Presidente della Regione e così individuati:

a) tre componenti designati dalla Giunta regionale;

b) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui due in rappresentanza dei Comuni e uno in rappresentanza delle Comunità di montagna.

4. II Comitato svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note:

Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 21/2019

Art. 37

(Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio)

(1)(2)(3)

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano alle Comunità o alle Comunità di montagna previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a decorrere dalla data di conferimento, in capo alla Comunità medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge in tal caso a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.

2. Le amministrazioni del Comparto unico trasmettono in via telematica all'Ufficio unico di cui all'articolo 17 il contratto collettivo decentrato integrativo entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Unitamente al testo contrattuale sono trasmessi la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in sede contrattuale e la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria, nonché l'atto di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e il relativo parere dell'organo di revisione.

3. Fermo restando il controllo demandato all'organo di revisione di ciascun ente ai sensi dell'articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'Ufficio unico, al fine di valutare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e la corretta applicazione da parte delle amministrazioni del Comparto unico degli istituti contrattuali, esercita il controllo collaborativo successivo dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, l'Ufficio unico segnala alle amministrazioni del Comparto unico le eventuali disfunzioni che ostacolano il perseguimento del buon andamento amministrativo e le eventuali misure autocorrettive, nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'ente, e redige annualmente un documento di sintesi in ordine agli esiti dell'attività svolta.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo sostituito da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 12/2018

Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 8/2022

CAPO V

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Art. 38

(Sistema di misurazione e valutazione della prestazione)

(1)

1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

2. Il sistema di misurazione e valutazione tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ancorare la retribuzione di risultato a elementi oggettivi che evidenzino le competenze organizzative e i risultati ottenuti nell'attività amministrativa;

b) assicurare la coerenza tra gli obiettivi delle politiche pubbliche contenuti nel programma di governo dell'amministrazione e l'azione amministrativa;

c) agevolare il coordinamento e l'integrazione tra le diverse strutture, enfatizzando l'eventuale presenza di obiettivi trasversali.

3. Il sistema di misurazione e valutazione si ispira ai seguenti principi generali:

a) flessibilità del sistema di programmazione e valutazione;

b) trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati;

c) regole di valutazione univoche e adattabili alle caratteristiche delle diverse figure professionali per assicurare omogeneità e uniformità alla valutazione stessa;

d) partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui;

e) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto valutatore secondo le modalità definite dalle singole amministrazioni.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 39

(Trasparenza della prestazione)

(1)

1. Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione:

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;

b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;

c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 40

(Obiettivi)

(1)

1. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione; gli obiettivi stessi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

2. Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) rilevanza dell'obiettivo nell'ambito delle attività svolte dal valutato;

b) misurabilità dell'obiettivo;

c) controllabilità dell'obiettivo da parte del valutato;

d) chiarezza del limite temporale di riferimento;

e) realizzazione di miglioramenti delle prestazioni anche laddove gli obiettivi riguardino attività ordinaria.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 41

(Valutazione delle prestazioni del personale)

(1)

1. Le amministrazioni del Comparto unico adottano sistemi di valutazione della prestazione del personale dirigenziale e non dirigenziale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) la valutazione della prestazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dell'area quadri, ove istituita, attiene, principalmente, alla prestazione organizzativa relativa alla struttura diretta e, in misura più contenuta, alla prestazione individuale sia con riferimento a specifici obiettivi sia con riferimento ai comportamenti organizzativi, utilizzando sistemi semplificati;

b) per la valutazione del restante personale la valutazione delle prestazioni è assolta mediante l'accertamento della prestazione organizzativa relativa alla struttura di appartenenza e dei comportamenti organizzativi, con facoltà di introdurre meccanismi di valutazione collegati a specifici obiettivi, comunque semplificati.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 42

(Organismo indipendente di valutazione)

(1)

1. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo; le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in forma associata.

2. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

(2)

3. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo;

c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b); la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato;

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

4. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base alla vigente normativa.

5.

( ABROGATO )

(3)

Note:

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al comma 2 da art. 107, comma 1, lettera j), L. R. 9/2019

Comma 5 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

CAPO VI

DISPOSIZIONI SULL'AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 43

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

Art. 44

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera s), L. R. 26/2018

Art. 45

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera t), L. R. 26/2018

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

Art. 46

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

Art. 47

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

Art. 48

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

Art. 49

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

Art. 50

( ABROGATO )

(1)(5)(6)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

La disposizione di cui al c. 2 del presente articolo ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.

La disposizione di cui al c. 2 del presente articolo ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

La disposizione di cui al c. 2, del presente articolo ha effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera u), L. R. 26/2018

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

Art. 51

( ABROGATO )

(1)(4)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 26/2018

Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 26/2018

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

Art. 52

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022

TITOLO IV

MODIFICHE E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 53

(Modifiche a leggi regionali)

(1)

1. All'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche):

a) il primo, secondo, quarto e sesto comma sono abrogati;

b) al terzo comma le parole <<unità di cui al comma precedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<strutture stabili di livello inferiore al servizio>>; dopo le parole <<e responsabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione>>; le parole <<previo confronto>> sono sostituite dalle seguenti: <<previa informativa>>;

c) al quinto comma le parole <<delle unità di cui al primo comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle strutture stabili di livello inferiore al servizio>>.

2. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto>> sono sostituite dalle seguenti:<<previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e>>;

b) la lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

<<j) la dotazione organica complessiva;>>;

c) al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole <<nel rispetto>> sono aggiunte le seguenti: <<della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché>>;

d)

( ABROGATA )

e)

( ABROGATA )

f) il comma 6 dell'articolo 47 è soppresso.

(2)(3)(4)(5)(6)

3. All'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3, 4, 7 e 8 sono abrogati;

b) al comma 5 le parole <<Ragioneria generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di bilancio>>;

c) al comma 6 le parole <<Ragioneria generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di bilancio>>; le parole <<il Presidente della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Giunta regionale>>.

4. Alla legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 sono abrogate;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata.

5. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le parole <<La Giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, può>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, possono>>.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.

Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018

Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018

Art. 54

(Abrogazioni)

(1)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 85, 99, 100, 101, 105 bis, 106 bis, 106 ter e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia);

b) la legge regionale 15 marzo 1976, n. 2 (Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, concernente: "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia");

c) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 10 (Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia);

d) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 11 (Modifiche alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 1979, concernente "Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia");

e) la legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 (Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale);

f) gli articoli 2, 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, 10 commi 2 e 3, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 54, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 106, 107 e 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

g) la legge regionale 14 aprile 1982, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l'ordinamento dell'Amministrazione regionale);

h) gli articoli 3, 4, 21, 22, 33, 34 e 42 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto);

i) la legge regionale 14 dicembre 1982, n. 85 (Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);

j) l'articolo 1, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto);

k) gli articoli 7, 9 e 17 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);

l) la legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);

m) gli articoli 3, 5, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia);

n) la legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);

o) la legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51 (Modificazioni dell'ordinamento dell'Amministrazione regionale);

p) la legge regionale 13 ottobre 1986, n. 40 (Modifica all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);

q) la legge regionale 29 agosto 1987, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni);

r) gli articoli 2, 4, 5 e 29 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

s) gli articoli 251, 253 e 256 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);

t) gli articoli 1, 2, 3, 26 e 59 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);

u) gli articoli 5, 6, 12, 14, 22, 25 e 26 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);

v) gli articoli 29, 30 e 32 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 (Provvedimenti urgenti in materia di personale);

w) gli articoli 6 e 21 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 (Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali);

x) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 46, 47 e 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

y) la legge regionale 10 giugno 1991, n. 23 (Disciplina in materia di personale. Disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 e della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Determinazione per l'anno 1991 dei contingenti organici di cui all'articolo 64, comma 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10);

z) l'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 50 (Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell'Amministrazione regionale in materia di personale);

aa) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 e 40 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale);

bb) l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 (Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale);

cc) gli articoli 17, 34, 35, 36, 37, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale);

dd) gli articoli 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 79, 80, 81, 82, 84 e 85 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);

ee) l'articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

ff) gli articoli 11, 12 e 24 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale);

gg) l'articolo 58 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

hh) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29 (Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale);

ii) gli articoli 1, 2, 3, 7 comma 2, 19, 23, 25, 26, 27, 38 e 48 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali);

jj) l'articolo 72, comma 6, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);

kk) gli articoli 13, 15, 16 e 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi Comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione);

ll) gli articoli 5 bis, 6, 10, 12 e 16 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

mm) l'articolo 8, comma 11, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

nn) gli articoli 11, 12 commi 3 e 4 e 13 comma 3 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale);

oo) l'articolo 16, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 Disposizioni (collegate alla Legge finanziaria 2000);

pp) l'articolo 2, comma 17, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici);

qq) l'articolo 9, comma 79, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

rr) gli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 5, 8, 19 e 23 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);

ss) gli articoli 6 commi 1 e 12, 7 commi 2, 3, 4 e 5, 8 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, 9 commi 3, 4 e 6, 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);

tt) gli articoli 1, comma 1, e 2 commi 7, 8, 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002);

uu) gli articoli 5, 15 e 22 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA);

vv) l'articolo 11 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);

ww) gli articoli 5 comma 1 lettere b), c), d), e), 6, 7 comma 1 lettera b) e 15 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale);

xx) la legge regionale 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale);

yy) l'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale);

zz) l'articolo 13, commi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44 e 45, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

aaa) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);

bbb) l'articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

ccc) l'articolo 14, commi 65 e 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

ddd) articolo 12, comma 30, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

eee) articolo 12, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

fff) l'articolo 10 (Norme urgenti in materia di funzione pubblica), commi 1, 2, 2 bis, 5, 7, 14 e 16, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5;

ggg) l'articolo 12, comma 29, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

hhh) l'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali);

iii)

( ABROGATA )

jjj)

( ABROGATA )

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.

Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj), del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

Lettera iii) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera x), L. R. 26/2018

Lettera jjj) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera x), L. R. 26/2018

Parole soppresse alla lettera dd) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2018

TITOLO V

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, NORME FINALI E FINANZIARIE

CAPO I

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 55

(Clausola valutativa)

(1)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riferimento:

a) alla verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 2, e dei programmi e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;

b) alla misurazione e al monitoraggio del processo di riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale attraverso la rilevazione:

1) del numero di convenzioni stipulate dall'Ufficio unico con gli enti locali;

2) del numero di procedimenti seguiti dell'Ufficio unico in relazione alle attività di cui all'articolo 18;

3)

( ABROGATO )

4) del numero e della tipologia delle iniziative formative e del numero di dipendenti formati;

5) delle procedure di mobilità nell'ambito del Comparto e intercompartimentali;

c) ai risultati inerenti gli assetti contrattuali conseguenti alla riforma;

d) ai risultati della razionalizzazione degli apparati amministrativi, anche in termini di accrescimento della loro efficacia, efficienza ed economicità;

e) alle eventuali difficoltà e criticità di attuazione della disciplina della presente legge.

(2)

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Note:

La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Numero 3) della lettera b) del comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera y), L. R. 26/2018

CAPO II

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 56

(Norme finali)

(3)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 165/2001 e del decreto legislativo 267/2000.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico rientra anche l'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), di cui all'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); a decorrere da tale data al personale dell'Agenzia si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale regionale.

(52)

3. L'Albo di cui all'articolo 2 è attivato dall'1 gennaio 2019; le amministrazioni del Comparto unico comunicano, in sede di prima applicazione, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 riferiti all'1 novembre 2018, entro l'1 dicembre 2018.

(1)(5)(12)(26)(31)

4.

( ABROGATO )

(6)(13)(27)(32)

5.

( ABROGATO )

(7)(14)(28)(33)

6.

( ABROGATO )

(34)

7. Le amministrazioni del Comparto unico provvedono, entro il 31 gennaio 2017, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di:

a) accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall'analisi dei compiti istituzionali e delle fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l'obiettivo della riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni/UTI;

b) eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione anche con riferimento alle UTI.

8.

( ABROGATO )

(35)

9.

( ABROGATO )

(8)(15)(29)(36)

10. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17 è operativo dall'1 marzo 2017.

(2)

11.

( ABROGATO )

(37)

12.

( ABROGATO )

(38)(48)

13. Nell'ipotesi di disciplina contrattuale dell'area quadri deve, in ogni caso, essere rispettato il principio inderogabile d'invarianza della spesa rispetto al finanziamento delle posizioni organizzative e delle posizioni di alta professionalità complessivamente considerate all'atto dell'entrata in vigore della predetta disciplina negoziale.

14. In sede di contrattazione collettiva vanno adeguatamente valutate, con definizione di opportune soluzioni di competenza della contrattazione stessa, le problematiche connesse alle peculiari funzioni svolte dal personale operante presso la Protezione civile della Regione. In ogni caso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione può, in caso di emergenze e calamità o, comunque, di attività particolari da svolgere al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, autorizzare, con proprio decreto e a valere sulle risorse a disposizione della Protezione civile medesima, tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 delle legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l'effettuazione di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti temporali e di budget; su dette risorse possono, altresì, gravare voci stipendiali accessorie del personale della Protezione civile finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Protezione civile medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), e ,in particolare, dell'articolo 11, comma 1, lettera e).

(20)

15. Ai fini della definizione degli incrementi retributivi riferiti al triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, si fa riferimento, per la determinazione dei valori economici da destinare, al tasso inflattivo annuale calcolato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il tasso inflattivo adottato in sede di rinnovo contrattuale opera, quale base di calcolo, sul monte salari annuo rilevato al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda la Regione, restano confermati gli stanziamenti di risorse per il triennio contrattuale 2016-2018 già operati con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

(10)

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali un fondo da concedere ed erogare entro il 30 settembre di ciascun anno per la copertura degli oneri che gli enti locali medesimi sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita in misura pari agli oneri preventivati nell'anno di competenza e dichiarati con le modalità di cui al comma 17; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

17. Per la finalità prevista dal comma 16, gli enti locali presentano all'Ufficio unico, entro il 30 giugno di ciascun anno, domanda indicante il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri preventivati per il trattamento economico dell'intero anno; qualora nel corso dell'anno vi siano variazioni dei beneficiari, gli enti nuovi beneficiari presentano la domanda all'Ufficio unico entro quindici giorni dall'attivazione dell'aspettativa, per la copertura degli oneri limitatamente al periodo residuo nell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari del riparto di cui al comma 16 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando, entro il 31 marzo di ciascun anno, la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno di competenza per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 16 e 17 sono definiti nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale.

19. La Regione, le UTI, i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali possono procedere, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019 e 2020, anche quello dirigente, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI. In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.

(4)(9)(18)(22)(39)(46)(47)

19 bis. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 3, le Amministrazioni del Comparto unico, nei limiti della propria specifica facoltà assunzionale, sono autorizzate a disporre, a mezzo di accordo tra le medesime, la cessione di spazi assunzionali previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio unico.

(43)

19 ter. AI procedimento di cui al comma 19 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

(44)

20.

( ABROGATO )

(19)(23)

20 bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/2015.

(16)

20 ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/2015.

(17)

21. Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane in relazione all'accorpamento delle strutture organizzative e all'omogeneizzazione della qualità dei servizi, con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e quindi nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità vigente per gli enti del Comparto unico, la Regione, le UTI e i Comuni rideterminano le dotazioni organiche del personale entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

(11)(24)(41)(42)(49)

22. Il 50 per cento delle posizioni che risultano vacanti al termine del processo di rideterminazione di cui al comma 21, anche considerate in modo complessivo rispetto ai profili professionali, possono essere coperte in un'unica soluzione attraverso un corso concorso riservato ai dipendenti degli enti interessati da concludersi entro il 31 dicembre 2024. Non sono ammesse graduatorie di idoneità sia per la selezione di accesso al corso concorso sia per il corso concorso medesimo.

(21)(25)(30)(45)(50)(51)(53)(54)

23. Alla disciplina di cui ai commi 21 e 22 si applica l'articolo 19, comma 4.

24.

( ABROGATO )

(40)

25. Il personale dipendente a tempo indeterminato, dirigente sindacale, delle amministrazioni del Comparto unico che, per effetto della legge regionale 26/2014, è interessato da procedimenti di mobilità non volontaria a seguito del trasferimento delle funzioni all'Amministrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che, al momento del trasferimento, risulti già collocato in posizione di distacco sindacale retribuito e/o di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi e per gli effetti dell'Accordo quadro sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 13 febbraio 2006, oppure in posizione di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), fruita anche simultaneamente e in modo parziale assieme ad altri istituti previsti dal citato Accordo quadro, continua a fruire senza soluzione di continuità del distacco sindacale retribuito e/o dell'aspettativa non retribuita sino alla scadenza del mandato sindacale come regolato dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza.

26. Il comma 25 si applica anche al personale già trasferito all'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 26/2014, e successive modifiche e integrazioni.

27. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26, che non comportano oneri aggiuntivi per il sistema Comparto unico, rimangono in essere fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo quadro sulle libertà sindacali del sistema Comparto unico, per la cui definizione la delegazione trattante convocherà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, L. R. 18/2016

Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, L. R. 18/2016

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Integrata la disciplina del comma 19 da art. 22, comma 2, L. R. 9/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017

Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017

Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 15/2017

Parole aggiunte al comma 19 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 15/2017

10  Integrata la disciplina del comma 15 da art. 11, comma 6, L. R. 31/2017

11  Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017

12  Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera g), L. R. 44/2017

13  Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 5, lettera h), L. R. 44/2017

14  Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 5, lettera i), L. R. 44/2017

15  Parole sostituite al comma 9 da art. 10, comma 5, lettera j), L. R. 44/2017

16  Comma 20 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017

17  Comma 20 ter aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017

18  Comma 19 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017

19  Comma 20 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017

20  Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 12/2018

21  Parole sostituite al comma 22 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 12/2018

22  Parole sostituite al comma 19 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2018

23  Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2018

24  Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 20/2018

25  Comma 22 sostituito da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 20/2018

26  Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 22/2018

27  Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2018

28  Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 22/2018

29  Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 22/2018

30  Comma 22 ripristinato da art. 1, comma 2, L. R. 26/2018 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/2018, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 20/2018. Il termine entro cui si concludono le procedure del presente comma è fissato al 31/12/2019, come disposto dall'art. 1, c. 2, L.R. 26/2018.

31  Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera z), numero 1), L. R. 26/2018

32  Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018

33  Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018

34  Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018

35  Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018

36  Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018

37  Comma 11 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018

38  Parole sostituite al comma 12 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 3), L. R. 26/2018

39  Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 4), L. R. 26/2018

40  Comma 24 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 5), L. R. 26/2018

41  Parole aggiunte al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019

42  Parole sostituite al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019

43  Comma 19 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019

44  Comma 19 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019

45  Parole sostituite al comma 22 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019

46  Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

47  Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

48  Comma 12 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020

49  Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 3, L. R. 15/2020

50  Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 4, L. R. 15/2020

51  Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

52  Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

53  Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

54  Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 57

(Norme transitorie)

(1)

1.

( ABROGATO )

(5)(8)(16)(19)

2.

( ABROGATO )

(20)

3.

( ABROGATO )

(6)(9)(17)(21)

4.

( ABROGATO )

(10)

5.

( ABROGATO )

(3)(11)

6.

( ABROGATO )

(4)(12)

7.

( ABROGATO )

(13)(22)

8. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 6, continua a trovare applicazione la disciplina legislativa e regolamentare prevista in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017, dagli ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico; sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, continua a trovare applicazione, ai fini dell'assunzione di personale nella qualifica di dirigente da parte della Regione, la disciplina legislativa e regolamentare prevista, in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017. La vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato approvate dalle amministrazioni del Comparto unico successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni, dalla legge 125/2013, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata, alle relative scadenze, di un anno.

(7)(14)(15)(18)(23)(24)(25)

9. In relazione al disposto di cui all'articolo 27 e fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo medesimo, il personale collocato in posizione di comando presso la Regione, alla data del 31 maggio 2017, in deroga ai limiti temporali sulla base della disciplina normativa vigente alla data medesima, può permanere in detta posizione sino alla scadenza del comando medesimo.

10. Sino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva regionale, dell'assetto dell'ordinamento del personale del Comparto unico ai sensi dell'articolo 30, continua a trovare applicazione quello previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente alla data del 31 maggio 2017.

11. La Delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'articolo 32 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua a operare le Delegazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconferibilità di cui al medesimo articolo 32 e all'articolo 56, comma 12.

12. La disciplina di cui all'articolo 42 inizia ad applicarsi a partire dalla nomina degli Organismi indipendenti di valutazione successivi a quelli in carica, nelle singole amministrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, che continuano a operare sino alla scadenza naturale fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconferibilità di cui al medesimo articolo 42 e all'articolo 56, comma 12.

(2)

13. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, al personale regionale impiegato, in giornate festive, nello svolgimento delle attività correlate a consultazioni elettorali e referendarie, si applica la disciplina prevista, per il personale degli enti locali del Comparto unico, dall'articolo 56 del Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli enti locali biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001.

Note:

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 23, L. R. 24/2016

Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 1), L. R. 9/2017

Parole sostituite al comma 6 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 2), L. R. 9/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017

Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 5, lettera l), L. R. 44/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera m), L. R. 44/2017

10  Comma 4 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017

11  Comma 5 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017

12  Comma 6 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017

13  Parole soppresse al comma 7 da art. 10, comma 5, lettera o), L. R. 44/2017

14  Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 5, lettera p), L. R. 44/2017

15  Integrata la disciplina del comma 8 da art. 10, comma 21, L. R. 44/2017

16  Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 22/2018

17  Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 22/2018

18  Parole sostituite al comma 8 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 22/2018

19  Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018

20  Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018

21  Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018

22  Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018

23  Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018

24  Parole soppresse al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018

25  Integrata la disciplina del comma 8 da art. 4, comma 1, L. R. 26/2018

Art. 58

(Norme finanziarie e contabili)

(1)

1.

( ABROGATO )

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

3. Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 26.578,60 euro per l'anno 2016 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.700 euro per l'anno 2016;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 24.878,60 euro per l'anno 2016.

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 57, comma 13 e al comma 3 del presente articolo con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 7.143,40 euro per l'anno 2016 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera a) si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera b) si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2016 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di 84.710,50 euro per l'anno 2016 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 per gli importi corrispondentemente indicati:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1(Spese correnti) per 82.942,83 euro;

b) Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 753,27 euro;

c) Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.014,40 euro.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera a), si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 8, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento già iscritto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sulle risorse assegnate dallo Stato e dalla Unione Europea per il progetto comunitario "Policies for cultural creative industries: the hub for innovative regional development - CRE:HUB" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera c), si fa fronte con l'entrata di 152,16 euro assegnata dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea- a titolo del programma Interreg Italia Slovenia 2014-2016 - che viene iscritta al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e con l'entrata di 862,24 euro assegnata dalla Comunità europea per le medesime finalità che viene iscritta al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 105 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

Note:

La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera bb), L. R. 26/2018

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera bb), L. R. 26/2018

Art. 59

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 giugno 2017 a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 17, 18, 32, 42, 56, 57 e 58 che hanno effetto dalla data di entrata in vigore.