Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
TITOLO IV
 MODIFICHE E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 53
4. Alla legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.
3Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018
6Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018
Art. 54
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 85, 99, 100, 101, 105 bis, 106 bis, 106 ter e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia);
b) la legge regionale 15 marzo 1976, n. 2 (Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 , concernente: "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia");
c) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 10 (Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia);
d) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 11 (Modifiche alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 1979 , concernente "Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia");
e) la legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 (Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale);
g) la legge regionale 14 aprile 1982, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
h) gli articoli 3, 4, 21, 22, 33, 34 e 42 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 . Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto);
i) la legge regionale 14 dicembre 1982, n. 85 (Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
j) l' articolo 1, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 . Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto);
k) gli articoli 7, 9 e 17 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
l) la legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
m) gli articoli 3, 5, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia);
n) la legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
o) la legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51 (Modificazioni dell'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
p) la legge regionale 13 ottobre 1986, n. 40 (Modifica all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
q) la legge regionale 29 agosto 1987, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni);
r) gli articoli 2, 4, 5 e 29 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
s) gli articoli 251, 253 e 256 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);
t) gli articoli 1, 2, 3, 26 e 59 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
u) gli articoli 5, 6, 12, 14, 22, 25 e 26 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
v) gli articoli 29, 30 e 32 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 (Provvedimenti urgenti in materia di personale);
w) gli articoli 6 e 21 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 (Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali);
x) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 46, 47 e 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
y) la legge regionale 10 giugno 1991, n. 23 (Disciplina in materia di personale. Disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 e della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 . Determinazione per l'anno 1991 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 );
z) l' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 50 (Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell'Amministrazione regionale in materia di personale);
bb) l' articolo 20 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 (Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
cc) gli articoli 17, 34, 35, 36, 37, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale);
ee) l' articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
ff) gli articoli 11, 12 e 24 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale);
gg) l' articolo 58 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
hh) l' articolo 2, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29 (Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale);
ii) gli articoli 1, 2, 3, 7 comma 2, 19, 23, 25, 26, 27, 38 e 48 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali);
jj) l' articolo 72, comma 6, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
kk) gli articoli 13, 15, 16 e 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi Comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell' articolo 3 della legge regionale 4/1999 . Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione);
ll) gli articoli 5 bis, 6, 10, 12 e 16 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
pp) l' articolo 2, comma 17, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici);
rr) gli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 5, 8, 19 e 23 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);
ss) gli articoli 6 commi 1 e 12, 7 commi 2, 3, 4 e 5, 8 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, 9 commi 3, 4 e 6, 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
tt) gli articoli 1, comma 1, e 2 commi 7, 8, 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002);
uu) gli articoli 5, 15 e 22 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 . Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA);
vv) l' articolo 11 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
ww) gli articoli 5 comma 1 lettere b), c), d), e), 6, 7 comma 1 lettera b) e 15 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale);
xx) la legge regionale 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale);
yy) l' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale);
aaa) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);
bbb) l' articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
iii)   ( ABROGATA )
jjj)   ( ABROGATA )
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.
3Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj), del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Lettera iii) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera x), L. R. 26/2018
6Lettera jjj) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera x), L. R. 26/2018
7Parole soppresse alla lettera dd) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2018