Art. 17
(Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto e dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico)
2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.
3. Nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui compete, su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al richiamo verbale, delle procedure disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro ai sensi di quanto previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 165/2001, anche mediante la rappresentanza nel primo grado di giudizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Ufficio opera secondo la disciplina di cui all' articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001, in quanto applicabile.
Note:
1 L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto è operativo dall'1 marzo 2017, come disposto dall'art. 56, c. 10, L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera d), L. R. 9/2017
4 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017
5 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 2, L. R. 37/2017
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
7 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
8 Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 20/2018
10 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 26/2018
11 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 26/2018
12 Lettera b) del comma 3 ter sostituita da art. 3, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 26/2018
13 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 3, comma 1, lettera j), numero 4), L. R. 26/2018
14 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 107, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
15 Parole sostituite al comma 3 da art. 107, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
16 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 9/2020
17 Comma 3 bis abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
18 Comma 3 ter abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
19 Comma 3 quater abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 18
(Ambito di attività dell'Ufficio unico)
1.
L'Ufficio unico, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, svolge le seguenti funzioni per conto delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d) gestione delle elaborazioni stipendiali, nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi regionali e dai regolamenti di cui al comma 3, qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione;
e) la gestione dell'Albo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'articolo 2;
f)
( ABROGATA )
g) gestione dei rapporti con la Delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'articolo 32 e supporto tecnico al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite.
1 bis. L'Ufficio unico monitora l'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo con le modalità previste dall'articolo 37.
2. I Comuni e le UTI provvedono alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo la disciplina di cui all'articolo 37.
3. La concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali è disposta, ove necessario, mediante regolamenti adottati dalla Regione, sentito il CAL.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 26/2018
4 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 26/2018
5 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 26/2018
6 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 1 bis sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 8/2022