Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, disciplina, anche in relazione alla competenza di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e delle relative norme di attuazione, in particolare l'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17/2007 e dall'articolo 76 della legge regionale 18/1996 un sistema integrato di interventi per la gestione di attività riguardanti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dal medesimo articolo 127 della legge regionale 13/1998, in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).
2. Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, nonché al fine di definire discipline omogenee in ordine allo stato giuridico, il sistema integrato del Comparto unico persegue le seguenti finalità:
a) piena realizzazione delle finalità per le quali è stato costituito il Comparto unico;
b) razionalizzazione della gestione e contenimento della spesa del personale delle amministrazioni del Comparto unico;
c) uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti normativi regionali e nazionali e contrattuali regionali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico;
d) uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico, a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, nonché per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale del Comparto unico e alle attività di studi, ricerche e innovazioni collegate alla pubblica amministrazione in ambito regionale;
e) adeguatezza e uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico;
f) razionalizzazione e semplificazione nella gestione dei rapporti con gli altri Enti e Istituzioni in relazione a Comunicazioni, monitoraggi, rilevazioni richieste a diverso titolo alle amministrazioni del Comparto unico;
g) razionalizzazione e semplificazione al fine di conseguire un miglioramento ed efficientamento dei servizi al cittadino e un contenimento della spesa pubblica in ogni ambito di attività delle amministrazioni del Comparto unico.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.