Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 8
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.
2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 14, L. R. 44/2017
5 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2018
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
8 Parole soppresse alla lettera c) del comma 5 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
9 Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, L. R. 13/2020