Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 57
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 27 e fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo medesimo, il personale collocato in posizione di comando presso la Regione, alla data del 31 maggio 2017, in deroga ai limiti temporali sulla base della disciplina normativa vigente alla data medesima, può permanere in detta posizione sino alla scadenza del comando medesimo.
10. Sino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva regionale, dell'assetto dell'ordinamento del personale del Comparto unico ai sensi dell'articolo 30, continua a trovare applicazione quello previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente alla data del 31 maggio 2017.
11. La Delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'articolo 32 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua a operare le Delegazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconferibilità di cui al medesimo articolo 32 e all'articolo 56, comma 12.
13. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, al personale regionale impiegato, in giornate festive, nello svolgimento delle attività correlate a consultazioni elettorali e referendarie, si applica la disciplina prevista, per il personale degli enti locali del Comparto unico, dall'articolo 56 del Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli enti locali biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 23, L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 1), L. R. 9/2017
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 2), L. R. 9/2017
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017
7 Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 5, lettera l), L. R. 44/2017
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera m), L. R. 44/2017
10 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
11 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
12 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
13 Parole soppresse al comma 7 da art. 10, comma 5, lettera o), L. R. 44/2017
14 Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 5, lettera p), L. R. 44/2017
15 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 10, comma 21, L. R. 44/2017
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 22/2018
17 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 22/2018
18 Parole sostituite al comma 8 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 22/2018
19 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
20 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
21 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
22 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
23 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018
24 Parole soppresse al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018
25 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 4, comma 1, L. R. 26/2018