Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 56
13. Nell'ipotesi di disciplina contrattuale dell'area quadri deve, in ogni caso, essere rispettato il principio inderogabile d'invarianza della spesa rispetto al finanziamento delle posizioni organizzative e delle posizioni di alta professionalità complessivamente considerate all'atto dell'entrata in vigore della predetta disciplina negoziale.
14. In sede di contrattazione collettiva vanno adeguatamente valutate, con definizione di opportune soluzioni di competenza della contrattazione stessa, le problematiche connesse alle peculiari funzioni svolte dal personale operante presso la Protezione civile della Regione. In ogni caso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione può, in caso di emergenze e calamità o, comunque, di attività particolari da svolgere al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, autorizzare, con proprio decreto e a valere sulle risorse a disposizione della Protezione civile medesima, tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 delle legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l'effettuazione di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti temporali e di budget; su dette risorse possono, altresì, gravare voci stipendiali accessorie del personale della Protezione civile finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Protezione civile medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), e ,in particolare, dell'articolo 11, comma 1, lettera e).
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali un fondo da concedere ed erogare entro il 30 settembre di ciascun anno per la copertura degli oneri che gli enti locali medesimi sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita in misura pari agli oneri preventivati nell'anno di competenza e dichiarati con le modalità di cui al comma 17; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 16 e 17 sono definiti nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale.
19 ter. AI procedimento di cui al comma 19 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
23. Alla disciplina di cui ai commi 21 e 22 si applica l'articolo 19, comma 4.
25. Il personale dipendente a tempo indeterminato, dirigente sindacale, delle amministrazioni del Comparto unico che, per effetto della legge regionale 26/2014, è interessato da procedimenti di mobilità non volontaria a seguito del trasferimento delle funzioni all'Amministrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che, al momento del trasferimento, risulti già collocato in posizione di distacco sindacale retribuito e/o di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi e per gli effetti dell'Accordo quadro sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 13 febbraio 2006, oppure in posizione di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), fruita anche simultaneamente e in modo parziale assieme ad altri istituti previsti dal citato Accordo quadro, continua a fruire senza soluzione di continuità del distacco sindacale retribuito e/o dell'aspettativa non retribuita sino alla scadenza del mandato sindacale come regolato dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
27. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26, che non comportano oneri aggiuntivi per il sistema Comparto unico, rimangono in essere fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo quadro sulle libertà sindacali del sistema Comparto unico, per la cui definizione la delegazione trattante convocherà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, L. R. 18/2016
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, L. R. 18/2016
3 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4 Integrata la disciplina del comma 19 da art. 22, comma 2, L. R. 9/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017
7 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017
8 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 15/2017
9 Parole aggiunte al comma 19 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 15/2017
10 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 11, comma 6, L. R. 31/2017
11 Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
12 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera g), L. R. 44/2017
13 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 5, lettera h), L. R. 44/2017
14 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 5, lettera i), L. R. 44/2017
15 Parole sostituite al comma 9 da art. 10, comma 5, lettera j), L. R. 44/2017
16 Comma 20 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017
17 Comma 20 ter aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017
18 Comma 19 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017
19 Comma 20 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017
20 Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 12/2018
21 Parole sostituite al comma 22 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 12/2018
22 Parole sostituite al comma 19 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2018
23 Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2018
24 Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 20/2018
25 Comma 22 sostituito da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 20/2018
26 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 22/2018
27 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2018
28 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 22/2018
29 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 22/2018
30 Comma 22 ripristinato da art. 1, comma 2, L. R. 26/2018 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/2018, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 20/2018. Il termine entro cui si concludono le procedure del presente comma è fissato al 31/12/2019, come disposto dall'art. 1, c. 2, L.R. 26/2018.
31 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera z), numero 1), L. R. 26/2018
32 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
33 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
34 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
35 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
36 Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
37 Comma 11 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
38 Parole sostituite al comma 12 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 3), L. R. 26/2018
39 Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 4), L. R. 26/2018
40 Comma 24 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 5), L. R. 26/2018
41 Parole aggiunte al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019
42 Parole sostituite al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019
43 Comma 19 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
44 Comma 19 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
45 Parole sostituite al comma 22 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019
46 Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
47 Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
48 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020
49 Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 3, L. R. 15/2020
50 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 4, L. R. 15/2020
51 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
52 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
53 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
54 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.