Art. 51
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione di attivitą di formazione per specifiche esigenze consiliari.
3. L'Ufficio unico, nell'esercizio dei propri compiti in materia di formazione di cui all'articolo 29, tiene conto delle indicazioni della Segreteria generale del Consiglio regionale per quanto attiene il personale del Consiglio medesimo.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 26/2018
3Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 26/2018