Art. 47
1. Per le finalitā di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), il Consiglio regionale procede ai sensi dell'articolo 23; l'individuazione del dipendente č operata dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
2. Nel caso del contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori previsto dall'articolo 23, comma 1, č necessario il consenso della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.