Art. 40
1. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettivitą, alle prioritą politiche e alle strategie dell'amministrazione; gli obiettivi stessi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualitą e quantitą delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.
2.
Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati secondo i seguenti criteri:
a) rilevanza dell'obiettivo nell'ambito delle attivitą svolte dal valutato;
b) misurabilitą dell'obiettivo;
c) controllabilitą dell'obiettivo da parte del valutato;
d) chiarezza del limite temporale di riferimento;
e) realizzazione di miglioramenti delle prestazioni anche laddove gli obiettivi riguardino attivitą ordinaria.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.