Art. 36
(Interpretazione autentica dei contratti collettivi di Comparto)
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi di Comparto, le parti che li hanno sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 35, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.