Art. 34
(Contrattazione collettiva)
1. In conformitą con il settore privato, i contratti collettivi di Comparto e i contratti collettivi decentrati integrativi del personale delle amministrazioni del Comparto unico, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica, sia per quella economica.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del Comparto unico sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilitą e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previo parere del CAL, e sono previste a carico dei bilanci degli enti del Comparto.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.