Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 29
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ufficio unico si avvale, ove necessario, della centrale unica di committenza per l'indizione di procedure in materia di servizi, lavori o forniture, ovvero di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento. I docenti incaricati sono scelti fra dirigenti di pubbliche amministrazioni, professori o docenti universitari, nonché fra esperti di comprovata professionalità.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 5, lettera d), L. R. 44/2017
3 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 5, lettera e), L. R. 44/2017
4 Comma 5 sostituito da art. 10, comma 5, lettera f), L. R. 44/2017
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 26/2018
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 26/2018
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 26/2018
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 26/2018
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 26/2018
10 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera q), L. R. 26/2018
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
12 Comma 5 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020