Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 28
4. Restano confermate le disposizioni relative alla messa a disposizione di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni, agenzie e fondazioni.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2018
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2018
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 12/2018
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 12/2018
6 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 12/2018
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera o), L. R. 26/2018
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 26, L. R. 13/2021