Art. 24
(Mobilità intercompartimentale)
1. Le amministrazioni del Comparto unico possono attivare processi di mobilità con altri comparti del pubblico impiego.
1 bis. L'inquadramento definitivo del personale trasferito verso le amministrazioni del Comparto unico avviene in relazione alla posizione economica conseguita presso l'ente di provenienza, ancorché in data successiva a quella del trasferimento, a seguito di attribuzione di progressione economica o di sottoscrizione di contratti collettivi afferenti la tornata contrattuale in cui ricade la data del trasferimento medesimo. In sede di prima applicazione, si fa riferimento al CCRL per il triennio 2022-2024 limitatamente ai trasferimenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023.
2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis, con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali, sono definiti criteri e procedure coerenti con i principi in materia di cui al
decreto legislativo 165/2001, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 30, lettera a), L. R. 7/2024
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 30, lettera b), L. R. 7/2024
4 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 30, lettera c), L. R. 7/2024
5 Comma 1 bis interpretato da art. 153, comma 1, L. R. 7/2025 . L'espressione <<posizione economica>> si interpreta come: <<valore monetario del trattamento economico fondamentale>>.