Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 24
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 30, lettera a), L. R. 7/2024
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 30, lettera b), L. R. 7/2024
4 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 30, lettera c), L. R. 7/2024
5 Comma 1 bis interpretato da art. 153, comma 1, L. R. 7/2025 . L'espressione <<posizione economica>> si interpreta come: <<valore monetario del trattamento economico fondamentale>>.