Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 21
2. I risparmi di spesa effettivi derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 1, sono impiegati, dall'amministrazione che intenda avvalersi di tale facoltà, per l'assunzione in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con riferimento alle unità oggetto di riduzione della prestazione lavorativa; alla data di pensionamento del personale di cui al comma 1, l'assunzione può essere trasformata a tempo pieno nel rispetto delle facoltà assunzionali e di spesa.
3. La domanda del dipendente di cui al comma 1 è irrevocabile salvo il caso di modifica della normativa pensionistica incidente sui requisiti e sul trattamento economico del personale interessato o soltanto su uno di essi; in tal caso la trasformazione a tempo pieno è subordinata alla verifica del rispetto del budget assunzionale.
4. Il ricambio generazionale di cui al presente articolo non deve, comunque, determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni del Comparto unico.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 23/1/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 10 del 7 marzo 2018), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, limitatamente alle parole "; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno".
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018