Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 20 ter
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 13/1998, possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia, per l'individuazione su base territoriale regionale, in relazione alla sede universitaria, salvo il caso di corsi non presenti nelle facoltà del territorio, di studenti universitari di età inferiore a 24 anni che abbiano sostenuto tutti gli esami ovvero conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 26 e tenuto conto della convenzione di cui al successivo comma 3, che prevedono una prova scritta, la valutazione della media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, nonché una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in cui è valutato il possesso delle competenze, intese come l'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali, nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato nella categoria D, livello economico iniziale, e corrispondenti, del CCRL del Comparto unico. Alla scadenza del contratto di cui al comma 1, in permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e a condizione che i lavoratori abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria D e di una valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dal comma 1.
5. Fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 28, L. R. 7/2024