Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 20
1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;
b) mobilità di Comparto;
c) mobilità intercompartimentale;
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Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole aggiunte al numero 2) della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
3 Parole sostituite al numero 2) della lettera c) del comma 1 da art. 107, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019
4 Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 25, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 3/2026
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 3/2026