Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 2
1. È istituito l'Albo dei dirigenti del Comparto unico nel quale sono inseriti i dirigenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le amministrazioni del Comparto stesso, ivi compresi quelli collocati in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.
2. L'Albo costituisce una banca dati atta a consentire un monitoraggio della situazione complessiva della dirigenza del Comparto unico nonché la disponibilità di un quadro aggiornato delle caratteristiche professionali del personale dirigente, mediante l'inserimento nell'albo medesimo dei dati relativi al titolo di studio posseduto, all'anzianità maturata nella qualifica di dirigente, alle esperienze professionali maturate, ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.
3. L'Albo è gestito dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17; le amministrazioni del Comparto unico comunicano all'Ufficio unico, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati di cui ai commi 1 e 2 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
Note:
1 Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 giugno 2017, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 2, lettera a), L. R. 9/2017
4 Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. a), L.R. 15/2017.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 37/2017
6 Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 novembre 2018, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. g), L.R. 44/2017.
7 Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 maggio 2019, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. b), L.R. 22/2018.
8 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
9 L'albo del presente articolo è attivito dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 56, c. 3 , L.R. 18/2016, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. z.1), L.R. 26/2018.