Art. 19
1. Il budget, sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato, č individuato, a livello di sistema integrato di Comparto, dall'Ufficio unico, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltā assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale č realizzata la relativa assunzione.
2. Analogamente a quanto previsto dal comma 1, l'Ufficio unico definisce, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, il budget per il ricorso a forme di lavoro flessibile, da utilizzare, a livello di sistema integrato di Comparto, anche per attivare la gara di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei budget di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire l'equilibrio occupazionale e finanziario all'interno del sistema integrato del Comparto medesimo č autorizzata a porre in essere, secondo le modalitā e i criteri definiti con apposito regolamento, le misure necessarie a far fronte, anche attraverso forme compensative tra le amministrazioni o tra le finalitā di cui ai commi 1 e 2 a favore di quella di cui al comma 2, a particolari e contingenti esigenze delle singole amministrazioni non perseguibili con gli strumenti ordinari.
4. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilitā deve permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui č stato assunto o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilitā, fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate.
5. Le amministrazioni del Comparto unico, prima di dare corso alla copertura dei posti vacanti, verificano, presso l'Ufficio unico, la sussistenza di situazioni di eccedenza in altre amministrazioni del Comparto stesso; di detta verifica va dato atto nell'ambito degli avvisi di mobilitā o nei bandi di reclutamento.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 9/2017
3 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 10, L. R. 31/2017
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 20/2018
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera l), L. R. 26/2018
6 Comma 4 sostituito da art. 107, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 16/2019