Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 19
1. Il budget, sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato, č individuato, a livello di sistema integrato di Comparto, dall'Ufficio unico, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltā assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale č realizzata la relativa assunzione.
5. Le amministrazioni del Comparto unico, prima di dare corso alla copertura dei posti vacanti, verificano, presso l'Ufficio unico, la sussistenza di situazioni di eccedenza in altre amministrazioni del Comparto stesso; di detta verifica va dato atto nell'ambito degli avvisi di mobilitā o nei bandi di reclutamento.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 9/2017
3 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 10, L. R. 31/2017
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 20/2018
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera l), L. R. 26/2018
6 Comma 4 sostituito da art. 107, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 16/2019