Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Sostituita la rubrica del Capo I del Titolo II da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
2 Sostituita la rubrica del Capo II del Titolo II da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
3 Articolo 8 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018
4 Articolo 8 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018
5 Articolo 36 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 21/2019
6 Capo VI del Titolo III abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
7 Articolo 28 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 6/2023
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, disciplina, anche in relazione alla competenza di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e delle relative norme di attuazione, in particolare l'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17/2007 e dall'articolo 76 della legge regionale 18/1996 un sistema integrato di interventi per la gestione di attività riguardanti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dal medesimo articolo 127 della legge regionale 13/1998, in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).
2. Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, nonché al fine di definire discipline omogenee in ordine allo stato giuridico, il sistema integrato del Comparto unico persegue le seguenti finalità:
a) piena realizzazione delle finalità per le quali è stato costituito il Comparto unico;
b) razionalizzazione della gestione e contenimento della spesa del personale delle amministrazioni del Comparto unico;
c) uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti normativi regionali e nazionali e contrattuali regionali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico;
d) uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico, a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, nonché per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale del Comparto unico e alle attività di studi, ricerche e innovazioni collegate alla pubblica amministrazione in ambito regionale;
e) adeguatezza e uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico;
f) razionalizzazione e semplificazione nella gestione dei rapporti con gli altri Enti e Istituzioni in relazione a Comunicazioni, monitoraggi, rilevazioni richieste a diverso titolo alle amministrazioni del Comparto unico;
g) razionalizzazione e semplificazione al fine di conseguire un miglioramento ed efficientamento dei servizi al cittadino e un contenimento della spesa pubblica in ogni ambito di attività delle amministrazioni del Comparto unico.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
TITOLO II
 DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO
CAPO I
 ALBO DEI DIRIGENTI DEL COMPARTO UNICO
Art. 2
1. È istituito l'Albo dei dirigenti del Comparto unico nel quale sono inseriti i dirigenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le amministrazioni del Comparto stesso, ivi compresi quelli collocati in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.
2. L'Albo costituisce una banca dati atta a consentire un monitoraggio della situazione complessiva della dirigenza del Comparto unico nonché la disponibilità di un quadro aggiornato delle caratteristiche professionali del personale dirigente, mediante l'inserimento nell'albo medesimo dei dati relativi al titolo di studio posseduto, all'anzianità maturata nella qualifica di dirigente, alle esperienze professionali maturate, ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.
3. L'Albo è gestito dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17; le amministrazioni del Comparto unico comunicano all'Ufficio unico, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati di cui ai commi 1 e 2 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
Note:
1 Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 giugno 2017, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 2, lettera a), L. R. 9/2017
4 Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. a), L.R. 15/2017.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 37/2017
6 Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 novembre 2018, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. g), L.R. 44/2017.
7 Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 maggio 2019, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. b), L.R. 22/2018.
8 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
9 L'albo del presente articolo è attivito dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 56, c. 3 , L.R. 18/2016, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. z.1), L.R. 26/2018.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2017
3 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 2), L. R. 44/2017
7 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 44/2017
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 22/2018
10 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
11 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
CAPO II
 ACCESSO, FORMAZIONE, INCARICHI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 8
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.
2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 14, L. R. 44/2017
5 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2018
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
8 Parole soppresse alla lettera c) del comma 5 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
9 Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2018
Art. 10
2. La durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
4. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 26/2018
6 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 26/2018
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 6 abrogato da art. 19, comma 2, lettera c), L. R. 9/2017
3 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
4 Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
5 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
6 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
7 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
4 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
5 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
6 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
TITOLO III
 SISTEMA INTEGRATO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE
CAPO I
 UFFICIO UNICO DEL SISTEMA INTEGRATO DI COMPARTO
Art. 17
Note:
1 L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto è operativo dall'1 marzo 2017, come disposto dall'art. 56, c. 10, L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera d), L. R. 9/2017
4 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017
5 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 2, L. R. 37/2017
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
7 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
8 Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 20/2018
10 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 26/2018
11 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 26/2018
12 Lettera b) del comma 3 ter sostituita da art. 3, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 26/2018
13 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 3, comma 1, lettera j), numero 4), L. R. 26/2018
14 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 107, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
15 Parole sostituite al comma 3 da art. 107, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
16 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 9/2020
17 Comma 3 bis abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
18 Comma 3 ter abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
19 Comma 3 quater abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 18
2. I Comuni e le UTI provvedono alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo la disciplina di cui all'articolo 37.
3. La concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali è disposta, ove necessario, mediante regolamenti adottati dalla Regione, sentito il CAL.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 26/2018
4 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 26/2018
5 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 26/2018
6 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 1 bis sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 8/2022
CAPO II
 ASSUNZIONE DI PERSONALE NON DIRIGENTE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DEL COMPARTO UNICO
Art. 19
1. Il budget, sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato, è individuato, a livello di sistema integrato di Comparto, dall'Ufficio unico, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale è realizzata la relativa assunzione.
5. Le amministrazioni del Comparto unico, prima di dare corso alla copertura dei posti vacanti, verificano, presso l'Ufficio unico, la sussistenza di situazioni di eccedenza in altre amministrazioni del Comparto stesso; di detta verifica va dato atto nell'ambito degli avvisi di mobilità o nei bandi di reclutamento.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 9/2017
3 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 10, L. R. 31/2017
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 20/2018
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera l), L. R. 26/2018
6 Comma 4 sostituito da art. 107, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 16/2019
Art. 20
1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;
b) mobilità di Comparto;
c) mobilità intercompartimentale;
2. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole aggiunte al numero 2) della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
3 Parole sostituite al numero 2) della lettera c) del comma 1 da art. 107, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019
4 Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 25, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 21
2. I risparmi di spesa effettivi derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 1, sono impiegati, dall'amministrazione che intenda avvalersi di tale facoltà, per l'assunzione in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con riferimento alle unità oggetto di riduzione della prestazione lavorativa; alla data di pensionamento del personale di cui al comma 1, l'assunzione può essere trasformata a tempo pieno nel rispetto delle facoltà assunzionali e di spesa.
3. La domanda del dipendente di cui al comma 1 è irrevocabile salvo il caso di modifica della normativa pensionistica incidente sui requisiti e sul trattamento economico del personale interessato o soltanto su uno di essi; in tal caso la trasformazione a tempo pieno è subordinata alla verifica del rispetto del budget assunzionale.
4. Il ricambio generazionale di cui al presente articolo non deve, comunque, determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni del Comparto unico.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 23/1/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 10 del 7 marzo 2018), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, limitatamente alle parole "; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno".
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018
Art. 23
1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), le amministrazioni procedono, direttamente o tramite l'Ufficio unico, mediante la pubblicazione di un avviso, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base delle disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. L'avviso, in ogni caso, è pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet della Regione a cura dell'Ufficio unico. L'individuazione del dipendente è operata dall'amministrazione interessata alla copertura del posto anche nel caso in cui l'avviso sia attivato dall'Ufficio unico.
3. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo avviene nel rispetto del disposto di cui all'articolo 19, comma 4. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, compresi la retribuzione individuale di anzianità e il maturato economico, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.
4. Le amministrazioni Comunicano, annualmente, all'Ufficio unico i trasferimenti effettuati in attuazione delle procedure di mobilità di cui al presente articolo.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 2, lettera e), L. R. 9/2017
3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 19, comma 4, L. R. 9/2017
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 20, L. R. 44/2017
5 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera m), L. R. 26/2018
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 26
3. Le graduatorie delle selezioni per l'assunzione del personale rimangono vigenti per un periodo di tre anni, non prorogabile, dalla data di pubblicazione delle medesime.
4. Nei bandi dei concorsi pubblici, ferme restando le riserve di legge, si può prevedere:
a) una riserva di posti, non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, ai fini della progressione di carriera del personale, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso;
b) una riserva di posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante procedure selettive pubbliche, che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico;
8. Con il medesimo regolamento di cui al comma 6, sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni Comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le professionalità per l'accesso alle quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.
9. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 26/2018
3 Lettera e bis) del comma 6 aggiunta da art. 107, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 10, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Lettera c) del comma 4 sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
7 Comma 6 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
Art. 27
2. Il personale comandato conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale. La spesa del personale comandato fa carico all'amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio che è tenuta, altresì, a versare l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
3. Al personale comandato ai sensi del comma 1 non competono né indennità né compensi, comunque denominati, connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione di appartenenza. A detto personale spettano le indennità previste dall'amministrazione presso cui è comandato per funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione medesima.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018 . La disciplina si applica anche ai comandi già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 4/2018, come disposto dall'art. 27, c. 2 della medesima L.R. 4/2018.
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 107, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 24, L. R. 13/2021 . Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, c. 25, della medesima L.R. 13/2021.
Art. 28
4. Restano confermate le disposizioni relative alla messa a disposizione di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni, agenzie e fondazioni.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2018
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2018
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 12/2018
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 12/2018
6 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 12/2018
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera o), L. R. 26/2018
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 26, L. R. 13/2021
Art. 28 bis
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 29
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ufficio unico si avvale, ove necessario, della centrale unica di committenza per l'indizione di procedure in materia di servizi, lavori o forniture, ovvero di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento. I docenti incaricati sono scelti fra dirigenti di pubbliche amministrazioni, professori o docenti universitari, nonché fra esperti di comprovata professionalità.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 5, lettera d), L. R. 44/2017
3 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 5, lettera e), L. R. 44/2017
4 Comma 5 sostituito da art. 10, comma 5, lettera f), L. R. 44/2017
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 26/2018
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 26/2018
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 26/2018
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 26/2018
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 26/2018
10 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera q), L. R. 26/2018
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
12 Comma 5 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
CAPO IV
 RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE DEL COMPARTO UNICO
Art. 32
1. Sono istituite, presso la Regione, due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.
3. I componenti delle Delegazioni restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in ogni caso i componenti medesimi cessano il trentesimo giorno successivo alla fine del mandato del Presidente della Regione che ha nominato le Delegazioni. I Presidenti delle Delegazioni nominano, tra gli altri componenti, un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti delle Delegazioni non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi ovvero siano soggetti cui si applichino i contratti collettivi di Comparto rispettivamente negoziati dalle Delegazioni.
5. Le Delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36, nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM; la stipula del contratto collettivo di Comparto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM.
6. L'Ufficio unico fornisce alle Delegazioni il proprio supporto al fine di consentire alle stesse il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite. È inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'Ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla Giunta regionale sentiti CAL, ANCI e UNCEM; del tavolo tecnico fa parte anche un dipendente individuato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le Delegazioni svolgono le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e rispondono unicamente alla Giunta regionale; possono chiedere, altresì, per il tramite del proprio Presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo sostituito da art. 107, comma 1, lettera i), L. R. 9/2019
Art. 33
1. La Delegazione trattante pubblica di Comparto ammette alla contrattazione collettiva di Comparto le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale dirigente e non dirigente, abbiano nel Comparto unico una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
1 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti si svolge con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo.
4. La Delegazione sottoscrive il contratto collettivo di Comparto verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.
5. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dalla Regione. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi alla Regione non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.
6. Per garantire modalità di rilevazione certe e obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito, presso l'Ufficio unico, un comitato paritetico del quale fanno parte la Delegazione trattante pubblica di Comparto e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di Comparto. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe medesimi.
7. A tutte le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1, sono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni.
8. Sino alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dirigente, ai fini della rappresentatività per l'area dirigenziale è considerato il solo dato associativo.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 26, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 35
1. Il Presidente della Delegazione trattante pubblica di Comparto avvia l'attività negoziale sulla base delle direttive.
3. Il contratto collettivo di Comparto è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e può prevedere apposite clausole per prorogare l'efficacia temporale del contratto.
4. La Regione, entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della deliberazione di autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di accordo, trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La designazione degli esperti, finalizzata a fornire alla Corte dei conti elementi istruttori e valutazioni, è operata dalla Regione prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti medesima.
5. Qualora l'esito della certificazione sia positivo, il Presidente della Delegazione sottoscrive definitivamente il contratto collettivo di Comparto.
6. Qualora la certificazione della Corte dei conti non sia positiva le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo; il Presidente della Delegazione provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi, si riapre la procedura di certificazione. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi di accordo può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera r), L. R. 26/2018
Art. 37
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano alle Comunità o alle Comunità di montagna previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a decorrere dalla data di conferimento, in capo alla Comunità medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge in tal caso a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.
2. Le amministrazioni del Comparto unico trasmettono in via telematica all'Ufficio unico di cui all'articolo 17 il contratto collettivo decentrato integrativo entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Unitamente al testo contrattuale sono trasmessi la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in sede contrattuale e la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria, nonché l'atto di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e il relativo parere dell'organo di revisione.
3. Fermo restando il controllo demandato all'organo di revisione di ciascun ente ai sensi dell'articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'Ufficio unico, al fine di valutare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e la corretta applicazione da parte delle amministrazioni del Comparto unico degli istituti contrattuali, esercita il controllo collaborativo successivo dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, l'Ufficio unico segnala alle amministrazioni del Comparto unico le eventuali disfunzioni che ostacolano il perseguimento del buon andamento amministrativo e le eventuali misure autocorrettive, nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'ente, e redige annualmente un documento di sintesi in ordine agli esiti dell'attività svolta.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 12/2018
3 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 8/2022
CAPO V
 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Art. 38
1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 39
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 42
1. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo; le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in forma associata.
4. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base alla vigente normativa.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 107, comma 1, lettera j), L. R. 9/2019
3 Comma 5 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
CAPO VI
 DISPOSIZIONI SULL'AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera s), L. R. 26/2018
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera t), L. R. 26/2018
6 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 La disposizione di cui al c. 2 del presente articolo ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.
3 La disposizione di cui al c. 2 del presente articolo ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 La disposizione di cui al c. 2, del presente articolo ha effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera u), L. R. 26/2018
6 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 26/2018
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 26/2018
4 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022
TITOLO IV
 MODIFICHE E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 53
4. Alla legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.
3 Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018
6 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018
Art. 54
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 85, 99, 100, 101, 105 bis, 106 bis, 106 ter e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia);
b) la legge regionale 15 marzo 1976, n. 2 (Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, concernente: "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia");
c) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 10 (Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia);
d) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 11 (Modifiche alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 1979, concernente "Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia");
e) la legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 (Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale);
g) la legge regionale 14 aprile 1982, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
h) gli articoli 3, 4, 21, 22, 33, 34 e 42 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto);
i) la legge regionale 14 dicembre 1982, n. 85 (Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
j) l'articolo 1, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto);
k) gli articoli 7, 9 e 17 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
l) la legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
m) gli articoli 3, 5, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia);
n) la legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
o) la legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51 (Modificazioni dell'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
p) la legge regionale 13 ottobre 1986, n. 40 (Modifica all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
q) la legge regionale 29 agosto 1987, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni);
r) gli articoli 2, 4, 5 e 29 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
s) gli articoli 251, 253 e 256 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);
t) gli articoli 1, 2, 3, 26 e 59 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
u) gli articoli 5, 6, 12, 14, 22, 25 e 26 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
v) gli articoli 29, 30 e 32 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 (Provvedimenti urgenti in materia di personale);
w) gli articoli 6 e 21 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 (Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali);
x) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 46, 47 e 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
y) la legge regionale 10 giugno 1991, n. 23 (Disciplina in materia di personale. Disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 e della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Determinazione per l'anno 1991 dei contingenti organici di cui all'articolo 64, comma 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10);
z) l'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 50 (Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell'Amministrazione regionale in materia di personale);
bb) l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 (Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
cc) gli articoli 17, 34, 35, 36, 37, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale);
ee) l'articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
ff) gli articoli 11, 12 e 24 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale);
gg) l'articolo 58 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
hh) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29 (Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale);
ii) gli articoli 1, 2, 3, 7 comma 2, 19, 23, 25, 26, 27, 38 e 48 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali);
jj) l'articolo 72, comma 6, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
kk) gli articoli 13, 15, 16 e 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi Comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione);
ll) gli articoli 5 bis, 6, 10, 12 e 16 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
pp) l'articolo 2, comma 17, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici);
rr) gli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 5, 8, 19 e 23 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);
ss) gli articoli 6 commi 1 e 12, 7 commi 2, 3, 4 e 5, 8 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, 9 commi 3, 4 e 6, 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
tt) gli articoli 1, comma 1, e 2 commi 7, 8, 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002);
uu) gli articoli 5, 15 e 22 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA);
vv) l'articolo 11 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
ww) gli articoli 5 comma 1 lettere b), c), d), e), 6, 7 comma 1 lettera b) e 15 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale);
xx) la legge regionale 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale);
yy) l'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale);
aaa) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);
bbb) l'articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
iii)   ( ABROGATA )
jjj)   ( ABROGATA )
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.
3 Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj), del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Lettera iii) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera x), L. R. 26/2018
6 Lettera jjj) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera x), L. R. 26/2018
7 Parole soppresse alla lettera dd) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2018
TITOLO V
 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, NORME FINALI E FINANZIARIE
CAPO I
 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 55
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Numero 3) della lettera b) del comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera y), L. R. 26/2018
CAPO II
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 56
13. Nell'ipotesi di disciplina contrattuale dell'area quadri deve, in ogni caso, essere rispettato il principio inderogabile d'invarianza della spesa rispetto al finanziamento delle posizioni organizzative e delle posizioni di alta professionalità complessivamente considerate all'atto dell'entrata in vigore della predetta disciplina negoziale.
14. In sede di contrattazione collettiva vanno adeguatamente valutate, con definizione di opportune soluzioni di competenza della contrattazione stessa, le problematiche connesse alle peculiari funzioni svolte dal personale operante presso la Protezione civile della Regione. In ogni caso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione può, in caso di emergenze e calamità o, comunque, di attività particolari da svolgere al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, autorizzare, con proprio decreto e a valere sulle risorse a disposizione della Protezione civile medesima, tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 delle legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l'effettuazione di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti temporali e di budget; su dette risorse possono, altresì, gravare voci stipendiali accessorie del personale della Protezione civile finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Protezione civile medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), e ,in particolare, dell'articolo 11, comma 1, lettera e).
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali un fondo da concedere ed erogare entro il 30 settembre di ciascun anno per la copertura degli oneri che gli enti locali medesimi sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita in misura pari agli oneri preventivati nell'anno di competenza e dichiarati con le modalità di cui al comma 17; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 16 e 17 sono definiti nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale.
19 ter. AI procedimento di cui al comma 19 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
23. Alla disciplina di cui ai commi 21 e 22 si applica l'articolo 19, comma 4.
25. Il personale dipendente a tempo indeterminato, dirigente sindacale, delle amministrazioni del Comparto unico che, per effetto della legge regionale 26/2014, è interessato da procedimenti di mobilità non volontaria a seguito del trasferimento delle funzioni all'Amministrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che, al momento del trasferimento, risulti già collocato in posizione di distacco sindacale retribuito e/o di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi e per gli effetti dell'Accordo quadro sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 13 febbraio 2006, oppure in posizione di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), fruita anche simultaneamente e in modo parziale assieme ad altri istituti previsti dal citato Accordo quadro, continua a fruire senza soluzione di continuità del distacco sindacale retribuito e/o dell'aspettativa non retribuita sino alla scadenza del mandato sindacale come regolato dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
27. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26, che non comportano oneri aggiuntivi per il sistema Comparto unico, rimangono in essere fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo quadro sulle libertà sindacali del sistema Comparto unico, per la cui definizione la delegazione trattante convocherà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, L. R. 18/2016
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, L. R. 18/2016
3 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4 Integrata la disciplina del comma 19 da art. 22, comma 2, L. R. 9/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017
7 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017
8 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 15/2017
9 Parole aggiunte al comma 19 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 15/2017
10 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 11, comma 6, L. R. 31/2017
11 Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
12 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera g), L. R. 44/2017
13 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 5, lettera h), L. R. 44/2017
14 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 5, lettera i), L. R. 44/2017
15 Parole sostituite al comma 9 da art. 10, comma 5, lettera j), L. R. 44/2017
16 Comma 20 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017
17 Comma 20 ter aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017
18 Comma 19 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017
19 Comma 20 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017
20 Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 12/2018
21 Parole sostituite al comma 22 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 12/2018
22 Parole sostituite al comma 19 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2018
23 Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2018
24 Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 20/2018
25 Comma 22 sostituito da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 20/2018
26 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 22/2018
27 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2018
28 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 22/2018
29 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 22/2018
30 Comma 22 ripristinato da art. 1, comma 2, L. R. 26/2018 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/2018, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 20/2018. Il termine entro cui si concludono le procedure del presente comma è fissato al 31/12/2019, come disposto dall'art. 1, c. 2, L.R. 26/2018.
31 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera z), numero 1), L. R. 26/2018
32 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
33 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
34 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
35 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
36 Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
37 Comma 11 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
38 Parole sostituite al comma 12 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 3), L. R. 26/2018
39 Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 4), L. R. 26/2018
40 Comma 24 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 5), L. R. 26/2018
41 Parole aggiunte al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019
42 Parole sostituite al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019
43 Comma 19 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
44 Comma 19 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
45 Parole sostituite al comma 22 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019
46 Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
47 Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
48 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020
49 Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 3, L. R. 15/2020
50 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 4, L. R. 15/2020
51 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
52 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
53 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
54 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 57
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 27 e fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo medesimo, il personale collocato in posizione di comando presso la Regione, alla data del 31 maggio 2017, in deroga ai limiti temporali sulla base della disciplina normativa vigente alla data medesima, può permanere in detta posizione sino alla scadenza del comando medesimo.
10. Sino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva regionale, dell'assetto dell'ordinamento del personale del Comparto unico ai sensi dell'articolo 30, continua a trovare applicazione quello previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente alla data del 31 maggio 2017.
11. La Delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'articolo 32 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua a operare le Delegazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconferibilità di cui al medesimo articolo 32 e all'articolo 56, comma 12.
13. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, al personale regionale impiegato, in giornate festive, nello svolgimento delle attività correlate a consultazioni elettorali e referendarie, si applica la disciplina prevista, per il personale degli enti locali del Comparto unico, dall'articolo 56 del Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli enti locali biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 23, L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 1), L. R. 9/2017
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 2), L. R. 9/2017
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017
7 Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 5, lettera l), L. R. 44/2017
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera m), L. R. 44/2017
10 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
11 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
12 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
13 Parole soppresse al comma 7 da art. 10, comma 5, lettera o), L. R. 44/2017
14 Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 5, lettera p), L. R. 44/2017
15 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 10, comma 21, L. R. 44/2017
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 22/2018
17 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 22/2018
18 Parole sostituite al comma 8 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 22/2018
19 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
20 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
21 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
22 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
23 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018
24 Parole soppresse al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018
25 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 4, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 58
4. In relazione al disposto di cui all'articolo 57, comma 13 e al comma 3 del presente articolo con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 7.143,40 euro per l'anno 2016 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera a) si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera b) si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2016 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera a), si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 8, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento già iscritto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sulle risorse assegnate dallo Stato e dalla Unione Europea per il progetto comunitario "Policies for cultural creative industries: the hub for innovative regional development - CRE:HUB" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera c), si fa fronte con l'entrata di 152,16 euro assegnata dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea- a titolo del programma Interreg Italia Slovenia 2014-2016 - che viene iscritta al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e con l'entrata di 862,24 euro assegnata dalla Comunità europea per le medesime finalità che viene iscritta al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 105 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera bb), L. R. 26/2018
3 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera bb), L. R. 26/2018