Art. 53
(Modifiche a leggi regionali)
1.
All'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche):
a)
il primo, secondo, quarto e sesto comma sono abrogati;
b)
al terzo comma le parole <<
unità di cui al comma precedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<
strutture stabili di livello inferiore al servizio>>; dopo le parole <<
e responsabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<
, ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione>>; le parole <<
previo confronto>> sono sostituite dalle seguenti: <<
previa informativa>>;
c)
al quinto comma le parole <<
delle unità di cui al primo comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<
delle strutture stabili di livello inferiore al servizio>>.
2.
Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<
previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto>> sono sostituite dalle seguenti:<<
previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e>>;
b)
la lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<j) la dotazione organica complessiva;>>;
c)
al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole <<
nel rispetto>> sono aggiunte le seguenti: <<
della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché>>;
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
f)
il comma 6 dell'articolo 47 è soppresso.
3.
All'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3, 4, 7 e 8 sono abrogati;
b)
al comma 5 le parole <<
Ragioneria generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Direzione centrale competente in materia di bilancio>>;
c)
al comma 6 le parole <<
Ragioneria generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Direzione centrale competente in materia di bilancio>>; le parole <<
il Presidente della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<
la Giunta regionale>>.
4.
Alla legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 sono abrogate;
b)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata.
5.
Al
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le parole <<
La Giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, può>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, possono>>.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.
3 Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4 Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018
6 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018