Art. 36 bis
(Comitato paritetico Regione-Enti locali)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di funzione pubblica è istituito il Comitato paritetico Regione-Enti locali, quale tavolo di confronto tra la Regione e gli Enti locali sui temi che riguardano il Comparto unico.
2.
Il Comitato paritetico in particolare:
a) elabora gli indirizzi per un'ottimale allocazione del personale presso le amministrazioni del comparto;
b) fornisce indicazioni e indirizzi al fine del perseguimento dell'uniformità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del personale negli enti del Comparto unico.
3.
II Comitato paritetico è presieduto e convocato dall'Assessore regionale competente in materia di funzione pubblica, quale membro di diritto, ed è composto da sei membri nominati con decreto del Presidente della Regione e così individuati:
a) tre componenti designati dalla Giunta regionale;
b) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui due in rappresentanza dei Comuni e uno in rappresentanza delle Comunità di montagna.
4. II Comitato svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 21/2019