Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme urgenti in materia di cultura e sport.
Art. 20
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 18/2006 č autorizzata la spesa di 33.755 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 33.755 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 6, commi 66, 67 e 68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), č autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) e sul Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.