Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme urgenti in materia di cultura e sport.
Art. 15
 (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015, le Commissioni valutative ivi previste possono essere costituite anche dagli esperti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 16/2014 che, pur designati dal Consiglio regionale, non siano stati ancora nominati come componenti della Commissione regionale per la cultura di cui al medesimo articolo 6 della legge regionale 16/2014.