Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
Art. 13
(Tavolo della Speleologia)
1. Al fine di promuovere l'attività speleologica mediante il confronto e la condivisione su temi connessi all'attività stessa, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, è istituito il Tavolo della Speleologia al quale partecipano le associazioni e i gruppi speleologici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14.
2. Il Tavolo della Speleologia di cui al comma 1 è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un suo delegato. In relazione alla trattazione di specifiche tematiche, possono essere invitati a partecipare al Tavolo della Speleologia gli enti locali e gli altri soggetti interessati.
3. Per la partecipazione alle sedute del Tavolo della Speleologia non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.