Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
CAPO VI
 PROMOZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA
Art. 18
 (Interventi per la promozione del patrimonio geologico)
1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 13/2019
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 13/2019
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, L. R. 13/2023
Art. 19
 (Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)
1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 24/2016
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 24/2016
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.