Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
Art. 19
 (Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)
1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 24/2016
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 24/2016
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 4, comma 49, L. R. 12/2025
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 13/2025