Art. 17
(Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico)
1. La realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico in deroga all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, può essere autorizzata dall'autorità competente, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia. A tal fine, il progetto dell’intervento è corredato da una relazione geologica illustrativa dell’impatto sul geosito.
2. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettera c), previa motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera.
3. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico non soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettera c), previo parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 9, comma 1, che effettua una motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera. A tal fine, il progetto dell’intervento è corredato da una relazione illustrativa dell’impatto sul sito ipogeo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 9/2019
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 9/2019