Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 9
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. Gli investimenti a favore degli enti locali finanziati con la presente legge costituiscono interventi prioritari di sviluppo integrato del territorio, le cui risorse in conto capitale sono prioritariamente assegnate ai Comuni partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), anche in deroga alle leggi e ai regolamenti di settore.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il Comune già capofila della forma collaborativa beneficiaria mantiene l'obbligo di procedere alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2018.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 160.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016 in misura pari agli oneri pagati nel 2015 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.
5. Per la finalità di cui al comma 4 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2015 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2015.
6. Per la finalità prevista al comma 4 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 270.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2016 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2016 e dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 8; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
8. Per le finalità previste dal comma 7 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda indicante per l'anno 2016 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
10. Per le finalità previste al comma 7 è destinata la spesa di 270.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
14.
Al comma 53 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole <<7.500.000 euro, in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.640.000 euro, in ragione di 640.000 euro per l'anno 2016 e 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018>>.

16.
Alla lettera a) del comma 71 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 dopo le parole <<lettera b),>> sono inserite le seguenti: <<dedotti gli importi provvisori del minor gettito IMU e Tasi conseguente alle esenzioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), resi disponibili dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e trasmesse a cura dell'ANCI Friuli Venezia Giulia alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali,>>.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12, 13, 16, 17, 18, 25, 25.1, 25 bis, 25 ter, 27, 27 bis, 28.1, 28 bis, 29 e 30 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), non trovano applicazione in relazione alla disciplina di contenimento della spesa di personale prevista dalla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
18. Ai fini di quanto previsto all'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015 e considerata la particolare rilevanza degli interventi ivi previsti, la percentuale di esclusione è fissata al 50 per cento per il biennio 2016-2017.
21. Per gli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista nell'anno 2014 o nell'anno 2015, la sanzione prevista dal comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 è applicata negli anni successivi a quelli nei quali gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo medesimo.
22. La disposizione prevista all'articolo 17, comma 7, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), trova applicazione anche per l'esercizio 2016.
24. Sono ammesse al programma di conversione degli incentivi, di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2015, le opere individuate dalla deliberazione della Giunta regionale che approva le proposte di utilizzo degli enti locali ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
25. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 16, della legge regionale 18/2015 deve interpretarsi nel senso che è trasferito al Fondo, nell'esercizio in cui è adottata l'intesa di cui all'articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015, l'importo dell'incentivo ammesso al procedimento di conversione al netto della quota destinata a sollievo degli oneri finanziari come quantificata nell'intesa e delle somme eventualmente già corrisposte all'ente beneficiario. Il provvedimento di conversione del contributo è adottato successivamente al trasferimento delle risorse al Fondo con contestuale impegno delle relative risorse a valere sulla contabilità del Fondo medesimo.
32. La norma di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 si applica anche ai Comuni risultanti da fusione istituiti a decorrere dall'1 gennaio 2015.
35. Entro il 31 agosto 2016 le Province trasmettono improrogabilmente il piano di subentro di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, aggiornato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 34 e per le finalità ivi indicate; le procedure di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 35 sono concluse entro il 31 ottobre 2016.
36. Con la legge di stabilità per l'anno 2017, in esito alle risultanze dei piani di subentro presentati dalla Province e delle conseguenti intese, sono quantificate le risorse spettanti a Comuni e Unioni in relazione al trasferimento delle funzioni di competenza provinciale di cui al comma 34.
37. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 60, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di 19.500.000 euro. La quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della medesima legge regionale 34/2015 è incrementata di 19.500.000 euro.
38. Per la finalità prevista al comma 37 è destinata la spesa di 19.500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
39. Ai fini dell'applicazione dei criteri di riparto di cui all'articolo 7, comma 63, della legge regionale 34/2015 si fa riferimento alla composizione delle Unioni territoriali intercomunali come prevista dal Piano di riordino territoriale e dalle successive modifiche e integrazioni dello stesso.
40. Le Unioni territoriali intercomunali beneficiarie del riparto della quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della legge regionale 34/2015, come incrementata dal comma 37, utilizzano le risorse ricevute per interventi da realizzare nel territorio dei Comuni i cui consigli comunali hanno deliberato l'ingresso in Unione entro il 15 settembre 2016.
43. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di 2 milioni di euro. La quota di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 34/2015, come rideterminata dall'articolo 38 (Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali), comma 1, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, è incrementata di 2 milioni di euro ed è finalizzata ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale.
44. Per la finalità prevista al comma 43 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
51. In relazione all'acquisizione di nuove funzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 26/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi professionali in campo assicurativo al fine di delineare il nuovo profilo di rischio, di individuare le più opportune coperture assicurative e modalità gestionali-organizzative, con riferimento al mutato quadro di responsabilità civili in capo alla Regione.
52. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 30.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
54.
Dopo il comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 sono inseriti i seguenti:
<<32 bis. Le Province, verificati i presupposti per la liquidazione, sono autorizzate a provvedere al pagamento delle fatture pervenute ai rispettivi codici IPA di fatturazione elettronica, riferite a funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 e dell'articolo 45 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), qualora emesse prima della data del subentro, oppure emesse successivamente dai soggetti cedenti/prestatori ai quali non sia stato comunicato, nelle dovute forme, il codice IPA di fatturazione elettronica della Regione.
32 ter. Dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 32 bis si tiene conto, anche mediante compensazione, nell'ambito delle regolazioni contabili conseguenti al subentro nelle funzioni di cui al medesimo comma.>>.

55.
Dopo il comma 90 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono inseriti i seguenti:
<<90 ter. Per l'anno 2016, ai fini del calcolo dell'equilibrio di cui al comma 90 si tiene conto altresì degli importi eventualmente affluiti al bilancio provinciale in data successiva al trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e derivanti dalla corresponsione di diritti attinenti alle funzioni in questione.

57. Al fine di sostenere e migliorare, in termini di efficacia e di efficienza, la capacità complessiva di intervento della Pubblica amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG, un contributo finalizzato a supportare la realizzazione di centri di competenza per l'erogazione di servizi avanzati e qualificati a favore degli enti locali del proprio territorio.
58. Per la finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 20, L. R. 24/2016
2 Parole sostituite al comma 30 da art. 9, comma 27, L. R. 44/2017
3 Comma 23 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 18/2015.
4 Comma 26 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 18/2015.
5 Comma 33 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 4 ter e 8, L.R. 26/2014.
6 Comma 34 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
7 Comma 56 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
8 Il comma 33 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.