Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
4.
Dopo il comma 12 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), è aggiunto il seguente:

6. Con esclusivo riferimento all'anno 2016 i progetti di cui al comma 82 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 5, possono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus un contributo straordinario di 300.000 euro per il primo lotto dei lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire a progettualità sociali e sociosanitarie.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di studio di fattibilità.
9. La concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 7 è disposta acquisito il parere dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per i disabili) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Samaritan Onlus di Ragogna un contributo straordinario di 80.000 euro per gli interventi di manutenzione e adeguamento effettuati nella struttura "Cjase Balét".
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del consuntivo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Valentino Pontello Onlus di Majano un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione e adeguamento della struttura socio assistenziale di Pers.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
19. Con decreto del Direttore competente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il bando per la definizione delle priorità di intervento, la quantificazione del finanziamento e per la determinazione dei criteri di formazione della graduatoria delle iniziative ammesse e dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.
20. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni dal decreto di definizione della pratica contributiva, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.
21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
22. Ai fini di cui alla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica AIED - Sezione di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro per l'attività istituzionale.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presenta alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste e di un preventivo di massima delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinati i termini e le modalità di rendicontazione.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti pilota biennali finalizzati all'avvalimento di uno psicologo in almeno un Centro di assistenza primaria (CAP) per ogni ente del Servizio sanitario regionale, al fine di sperimentare l'efficacia della copresenza di detto professionista e dei medici di famiglia operanti all'interno del Centro di assistenza primaria. I Distretti sanitari di riferimento organizzano e valutano l'operatività svolta utilizzando degli indicatori di esito predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un progetto pilota triennale di sanità cross-border finalizzato al trattamento di cittadini comunitari, presenti nelle aree confinanti del territorio sloveno, colpiti da infarto acuto del miocardio.
28. Il progetto pilota è predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Per la realizzazione del progetto, è stipulato un accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'ente sloveno competente. L'attuazione del progetto è affidata, con apposita convenzione, all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
30. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 41/1996, la Provincia italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma è autorizzata a presentare l'istanza per la concessione dei contributi previsti per l'esercizio 2016 a sostegno dell'attività svolta dall'Istituto Psicopedagogico "Villa S. Maria della Pace" di Medea entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
32. Le associazioni di disabili, individuate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), quali beneficiari dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali delle stesse, che rendicontano ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
33. Agli interventi previsti dall'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), non si applica, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.
34. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 39 della legge regionale 26/2015, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2015 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2015 e alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2015 e precedenti.
35. Le risorse di cui al comma 34 sono destinate alla copertura delle perdite, relative agli anni pregressi e in attuazione del decreto legislativo 118/2011, portate a nuovo nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 13.500.000 euro, al finanziamento delle esigenze degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2016 per la parte capitale fino all'importo massimo di 4.900.000 euro e per la parte corrente fino all'importo massimo di 11.100.000 euro.
36. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 34, previste in 29.500.000 euro, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
37. Ai componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17/2014, oltre all'indennità annua lorda spettante, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in misura percentuale al trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano.
38. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano), e ai componenti degli organi di indirizzo delle Aziende sanitarie universitarie integrate di cui all'articolo 8, comma 4, del protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2016, n. 612, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano.
39. Le disposizioni di cui al comma 37 si applicano anche ai collegi sindacali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Le disposizioni di cui al comma 38 si applicano ai consigli di indirizzo e verifica e agli organi di indirizzo nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2006 continua a trovare applicazione per i consigli di indirizzo e verifica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
42.
L'articolo 37 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è abrogato.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare uno o più progetti di rete relativi all'area tematica "Valutazione dell'efficacia degli interventi di audit e di feedback per migliorare la qualità delle cure e ridurre l'eterogeneità di accesso alle cure efficaci nella popolazione italiana incluse le emergenze cardio e cerebro vascolari", concordato tra le Regioni e approvato dal Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, nell'ambito del programma di rete del bando della ricerca finalizzata 2014-2015.
44. La selezione per l'individuazione dei progetti è affidata a un comitato di pilotaggio costituito da un rappresentante di ogni Regione partecipante insieme a due rappresentanti del Ministero della salute e a un panel scientifico di valutazione costituito da ricercatori designati dalle Regioni partecipanti e dal Ministero.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
46. La Regione è autorizzata a finanziare progetti che rientrano tra i programmi e gli obiettivi inseriti nel Piano regionale della prevenzione al fine di sostenere con azioni mirate il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti dal Piano nazionale della prevenzione.
47. I progetti sono predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che li realizza anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario regionale e gli Atenei della Regione.
48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 248.749,66 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 4.
49. Ad avvenuto versamento da parte dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi delle economie di spesa sui progetti di screening finanziati con i fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti per l'attività di screening prevista dal Piano regionale della prevenzione, a favore della popolazione della regione.
50. I progetti sono predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che li realizza anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario regionale e gli Atenei della Regione.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 120.387,14 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
52. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 49, previste in 120.387,14 euro per l'anno 2016, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
54. All'articolo 3 della legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Nessun componente il nucleo familiare deve beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.>>;

60. Le modifiche alla legge regionale 15/2015 apportate dai commi da 53 a 59 si applicano alle domande di concessione della misura presentate a partire dall'1 settembre 2016. I nuclei familiari che, per mancanza di requisiti non hanno potuto accedere o sono decaduti dalla misura, possono presentare la domanda sussistenti i nuovi requisiti.
64. Per il contenzioso pendente relativo alla gestione dei rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia procede al rimborso degli importi versati per conto della Regione sulla base di una specifica relazione dell'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale attestante la legittimità degli importi medesimi.
65. Gli enti del Servizio sanitario regionale garantiscono all'Amministrazione regionale l'assistenza, il supporto e la collaborazione necessari alla gestione dei rapporti obbligatori nonché all'eventuale contenzioso o precontenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali e forniscono, anche sotto il profilo medico legale, la documentazione e ogni elemento utile, ivi compresi gli atti necessari a far valere ogni diritto derivante da eventuali coperture assicurative.
66. Entro il 30 giugno di ogni anno, i beneficiari dei riparti dei fondi di cui all'articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), agli articoli 15 e 20 della legge regionale 41/1996, agli articoli 39 e 41 della legge regionale 6/2006 e agli articoli 2 e 3 della legge regionale 19/2010, che adottano la contabilità armonizzata ai sensi del decreto legislativo 118/2011, possono presentare cronoprogrammi di attività con i quali chiedere una modulazione temporale del finanziamento anche a valere sull'esercizio finanziario successivo.
67. Successivamente al termine del 30 giugno di ogni anno, la Direzione competente si riserva di effettuare ricognizioni sullo stato di avanzamento delle attività finanziate con i fondi di cui al comma 66 e chiedere i relativi cronoprogrammi di attività.
68. Sulla base dei cronoprogrammi di attività di cui ai commi 66 e 67 e in deroga alle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi, la Direzione competente è autorizzata ad adeguare gli impegni di spesa, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale. Le somme eventualmente disimpegnate tornano a disponibilità di capitolo e le risorse necessarie alla completa copertura della concessione vengono contestualmente impegnate sull'anno successivo.
69. Per l'anno 2016, i cronoprogrammi di cui al comma 66 possono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. L'infrastruttura di proprietà della Regione costituita da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni afferenti il sistema radio e il sistema telefonico utilizzati presso le centrali operative del Servizio per l'Emergenza Sanitaria-118, anche se realizzata in tutto o in parte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritta al patrimonio indisponibile della Regione. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi eventuali allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.
72. La direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di salute svolge le funzioni regionali relative alla programmazione, realizzazione, attivazione, manutenzione, gestione ed esercizio afferenti l'infrastruttura di cui al comma 71. La suddetta direzione centrale è autorizzata ad affidare l'attivazione, manutenzione, gestione ed esercizio dell'infrastruttura a società in house regionali mediante le usuali modalità di affidamento diretto, contenenti i termini, le modalità e i costi, nonché i rapporti tra la Regione e le società in house.
74. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Comma 18 sostituito da art. 9, comma 7, L. R. 24/2016
2 Comma 61 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 44/2017
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 18 da art. 9, comma 18, L. R. 45/2017
4 Parole aggiunte al comma 18 da art. 11, comma 10, L. R. 12/2018
5 Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, L.R. 17/2014.
6 Parole aggiunte al comma 18 da art. 9, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Lettera a) del comma 18 sostituita da art. 9, comma 4, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 61 abrogato da art. 8, comma 9, L. R. 13/2023
9 Comma 62 abrogato da art. 8, comma 9, L. R. 13/2023