Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 4
 (Assetto del territorio e edilizia)
3. Sono ammissibili le iniziative per le quali l'Ente, con riferimento al medesimo intervento, non abbia già ottenuto la concessione di altri contributi pubblici.
4. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo di 600.000 euro per ogni Ente richiedente, contenenti l'impegno dell'Ente alla pubblicazione del bando di gara entro l'anno di assegnazione del finanziamento, sono corredate del progetto definitivo o esecutivo approvato dall'organo competente e del relativo cronoprogramma finanziario e di esecuzione dei lavori.
6. Si considerano ammissibili le spese inerenti interventi per i quali la pubblicazione del bando di gara sia effettuata entro l'anno di assegnazione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.
7. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di prenotazione delle risorse e di assegnazione dei contributi.
11. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici pubblici, nonché di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.
14. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro il termine indicato al comma 13, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il contributo ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.
15. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002; l'Ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi, attraverso la compilazione di schede sul modello predisposto dalla protezione civile nazionale ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).
15 quater. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15 bis.
16. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
18. I mutui accesi con il sostegno delle agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione del tasso di interesse con la medesima banca ovvero di surroga del mutuo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007, con altra banca convenzionata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9/1999. La surroga con altra banca non convenzionata comporta la revoca del contributo dalla data di surroga.
21. In via di interpretazione autentica il disposto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), vigente dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 81, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), fino alla successiva entrata in vigore del disposto di cui all'articolo 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, si applica anche ai contributi pluriennali per i quali il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervengono successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 6/2003.
22. Le anticipazioni concesse alle ATER, ai sensi del Titolo VI della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ai fini dell'acquisto di alloggi da gestire in locazione in regime di edilizia convenzionata, secondo quanto previsto dall'articolo 47, secondo comma, lettera e bis), della medesima legge, non sono oggetto di revoca in caso di alienazione degli alloggi ai locatari e l'ammortamento delle anticipazioni prosegue con le modalità originariamente previste.
24.
I commi 21, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono abrogati.

25.
Dopo il comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 33/2015 è inserito il seguente:
<<23 bis. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 147/2013, sostituisce a ogni effetto, a eccezione dei provvedimenti riguardanti la titolarità dei beni, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali o locali, costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.>>.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ARCA Cooperativa Sociale di Trieste un contributo per lavori di ripristino strutturale all'edificio di via Morpurgo 7/2 a Trieste e sede degli asili nido Arcobaleno 1 e 2, in regime di "de minimis".
29. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 4.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 250.000 euro al Comune di Carlino per i lavori di recupero dell'area pedonale di pertinenza e limitrofa all'immobile ex latteria sociale turnaria.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella D di cui al comma 40.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Cecilia martire di Pradamano un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi di completamento della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di Piazza della Chiesa.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 -2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Giacomo Apostolo di Polcenigo un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione e adeguamento del complesso monumentale del convento francescano.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazioni dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 16/2016
2 Parole soppresse al comma 13 da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 16/2016
3 Comma 15 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2016
4 Comma 15 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2016
5 Comma 15 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2016
6 Comma 9 bis aggiunto da art. 5, comma 10, L. R. 24/2016
7 Comma 11 bis aggiunto da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
8 Parole sostituite al comma 13 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
9 Parole aggiunte al comma 13 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
10 Comma 13 bis aggiunto da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
11 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 52, comma 3, L. R. 29/2017
12 Integrata la disciplina del comma 13 bis da art. 52, comma 4, L. R. 29/2017
13 Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 2, L. R. 12/2018
14 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 56, L. R. 14/2018
15 Parole aggiunte al comma 12 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
16 Comma 12 bis aggiunto da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019