Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 10
3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).
8.
A decorrere dal 31 dicembre 2016 è soppresso il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ed è attribuita alla Direzione centrale competente in materia di finanze la responsabilità della gestione dei rapporti giuridici riconducibili al predetto Fondo.

9. Con deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2017, su proposta della Direzione competente in materia di finanza, la Giunta regionale individua i debiti e i crediti riconducibili alla gestione fuori bilancio di cui al comma 8 e, successivamente, la Direzione competente in materia di finanze effettua le annotazioni contabili sul bilancio della Regione conseguenti alle risultanze della predetta deliberazione.
10. In relazione al disposto di cui ai commi 8 e 9 sono previste minori entrate per l'anno 2016 pari a 84.035.546,70 euro da riferire al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) e maggiori entrate di pari importo per l'anno 2018 da riferire al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 10 è previsto per l'esercizio 2016 un accantonamento di importo pari a 84.035.546,70 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
16. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la misura della partecipazione alle operazioni di cui al comma 15, nel rispetto dei limiti ivi contemplati.
17. Per la finalità prevista dal comma 15, relativamente alla partecipazione all'aumento di capitale, è destinata la spesa di 17.596.800 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
18. Per la finalità prevista dal comma 15, relativamente alla partecipazione all'operazione di cartolarizzazione, è destinata la spesa di 14.352.390 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.
21. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 20 non vengano rispettati, trova applicazione l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare mediante delegazione amministrativa interorganica, tramite proprie società strumentali, ai sensi dell'articolo 50 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, di beni immobili regionali attribuiti in concessione o in comodato, anche gratuiti, alle medesime società strumentali, che li utilizzino per scopi istituzionali, applicando la normativa afferente alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della medesima legge regionale.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 2.580.000 euro suddivisa in ragione di 280.000 euro per l'anno 2016 e di 1.150.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Servizi tecnici) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.
29. Nell'ambito del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nel caso di trasferimento di rapporti giuridici attivi relativi ai contratti di lavoro flessibile individuati dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, il costo relativo ai suddetti rapporti incrementa il budget dell'amministrazione di destinazione e riduce corrispondentemente quello dell'amministrazione di provenienza.
30. Il comma 29 si applica anche ai trasferimenti già operati ai sensi della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro).
31. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, al personale provinciale trasferito alla Regione ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), con decorrenze 1 luglio 2016 e successive, continuano ad applicarsi gli istituti contrattuali previsti per detto personale alla data del trasferimento riferiti a indennità strettamente correlate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, alla reperibilità o a particolari responsabilità.
33. In relazione al disposto cui ai commi 31 e 32, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 513.673,18 euro, suddiviso in ragione di 102.734,64 euro per l'anno 2016 e di 205.469,27 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
34. La riduzione dei distacchi sindacali prevista dall'articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014, è operata, con riferimento agli enti locali del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e in via amministrativa, relativamente al contingente attribuibile sulla base della certificazione della rappresentatività sindacale riferita al triennio contrattuale 2016-2018.
35. In via di interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 54 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), i limiti assunzionali ivi previsti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette comprese nella quota d'obbligo.
36. All'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016, riducendo di una misura non inferiore al 50 per cento, con riferimento alle categorie C e D, il personale adibito a funzioni trasversali o di staff così come risultante alla data del 30 giugno 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.>>;

37. Al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa a livello regionale, il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016, come sostituito dal comma 36, si applica anche qualora le Province abbiano già provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione delle dotazioni organiche.
40.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
b) l'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale);
41. Le modifiche e le abrogazioni previste dai commi 38, lettere a) e b), 39 e 40 hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017.
46. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 bis, comma 6, della legge regionale 52/1980, per "spese per il personale" si intendono le spese riferite all'attivazione di rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo nelle varie tipologie contrattuali consentite dall'ordinamento.
48. Le disposizioni di cui al comma 47 non trovano applicazione per le spese sostenute dall'Amministrazione per attività di formazione obbligatoria ai sensi di specifiche previsioni normative.
49. In considerazione della rilevanza che la Regione attribuisce allo scalo aeroportuale di Ronchi dei Legionari e alla luce del Piano degli investimenti aeroportuali 2016-2019 disposto da Aeroporto del Friuli Venezia Giulia SpA e approvato da ENAC il 26 febbraio 2016, a fronte del quale la società ha deliberato di ricorrere al mercato finanziario per reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle opere meglio specificate nel Piano degli investimenti, l'Amministrazione regionale presta ad Aeroporto del Friuli Venezia Giulia SpA ogni forma di garanzia nel limite massimo di 20 milioni di euro e per il periodo massimo previsto dal relativo piano di ammortamento.
50. La garanzia di cui al comma 49 viene prestata nel rispetto degli orientamenti espressi dalla Commissione europea con propria comunicazione n. 2008/C155/02 in materia di applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un Fondo di solidarietà destinato ai cittadini vittime di atti di terrorismo internazionale.
53. Con apposito regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i requisiti, i termini e le modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma 52.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.
55. Qualora il Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) e i confidi convenzionati modifichino i termini di scadenza delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), anche in adempimento delle nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese (PMI), è automaticamente adeguato l'ambito di efficacia della connessa controgaranzia regionale.
58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella J.
59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 21/9/2016, n. 38, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui al comma 37 le parole <<, come sostituito dal comma 38, >> devono intendersi <<, come sostituito dal comma 36,>>.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 2, lettera d), L. R. 16/2016
3 Parole aggiunte al comma 13 da art. 12, comma 7, lettera a), L. R. 25/2016
4 Parole soppresse al comma 13 da art. 12, comma 7, lettera b), L. R. 25/2016
5 Parole aggiunte al comma 15 da art. 12, comma 7, lettera c), L. R. 25/2016
6 Parole aggiunte al comma 15 da art. 12, comma 7, lettera d), L. R. 25/2016
7 Parole soppresse al comma 15 da art. 12, comma 7, lettera e), L. R. 25/2016
8 Parole sostituite al comma 15 da art. 1, comma 1, L. R. 18/2017
9 Parole sostituite al comma 27 da art. 11, comma 18, L. R. 37/2017
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 4, L. R. 44/2017
11 Parole sostituite al comma 20 da art. 11, comma 5, L. R. 45/2017
12 Lettera a) del comma 19 abrogata da art. 12, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 14, L.R 22/2010.
13 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 13/2014, a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 12, dell'art. 13, L.R. 29/2018.
14 A far data dal 22/6/2019 è abrogato il c. 7 del presente articolo a seguito dell'adozione della DGR n. 1049 del 21 giugno 2019.
15 Parole aggiunte al comma 22 da art. 7, comma 18, L. R. 16/2019
16 Parole sostituite al comma 20 da art. 1, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
17 Parole soppresse al comma 20 da art. 1, comma 1, L. R. 13/2020