Legge regionale 15 luglio 2016 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.

Art. 9

(Procedimento di approvazione del PRAE)

1. Il PRAE costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Il PRAE è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia reso entro trenta giorni dall'effettiva illustrazione in Commissione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il PRAE assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Il PRAE può essere modificato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

4. Gli elementi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere g) e h), sono aggiornati con cadenza biennale con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.