Legge regionale 15 luglio 2016 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.

Art. 31

(Interventi sostitutivi di riassetto ambientale)

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva o all'attività di ricerca non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione, vi provvedono il Comune o i Comuni interessati.

(1)

2. Nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza o di revoca non ottemperi, rispettivamente, all'obbligo di cui all'articolo 29, comma 3, e di cui all'articolo 30, comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva provvedono all'esecuzione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi.

3. I Comuni provvedono all'esecuzione del progetto di cui ai commi 1 e 2 mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19.

(2)

4. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 3 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

Note:

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 3/2018

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 3/2018