Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
CAPO II
 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA
Art. 10
 (Disposizioni generali)
1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.
3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:
a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;
b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;
c) per l’ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;
d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.
5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.
7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2018
3 Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2018
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2018
5 Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 7, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 12/2018
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 12/2018
7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 134, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 134, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 12
 (Attività di ricerca)
1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).
4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.
6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.
8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.
9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.
11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.
15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 135, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 13
 (Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)
1. La domanda di autorizzazione all’attività estrattiva è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed è corredata:
a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);
b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3);
c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.
c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018
3 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), numero 3), L. R. 3/2018
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 136, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
7 Comma 2 sostituito da art. 136, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 14
 (Procedimento autorizzatorio)
7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Comma 2 sostituito da art. 137, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4 Comma 4 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5 Comma 5 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
6 Comma 6 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 15
 (Provvedimento di autorizzazione)
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 138, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 100, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 16
 (Rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.
6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.
8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.
9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.
10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2018
2 Comma 11 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4 Lettera c) del comma 5 sostituita da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Comma 5 bis sostituito da art. 139, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
6 Parole aggiunte al comma 7 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 17
 (Proroga dell'autorizzazione)
1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.
3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.
4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.
5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.
6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 3/2018
2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 140, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 140, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021