Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
CAPO I
 PIANIFICAZIONE
Art. 8
 (Piano regionale delle attività estrattive - PRAE)
1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatorio finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei principi individuati all'articolo 1, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.
3. Al fine di valutare la sostenibilità dell'insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce:
a) gli aspetti geologici del territorio regionale;
b) le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive;
c) le tipologie di aree interdette all'attività estrattiva;
c bis) le cave a valenza storica;
d) le aree di cava dismesse;
e) le attività estrattive in essere;
f) i criteri per l'individuazione e per il dimensionamento, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4 come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale;
g) i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento;
i) la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI a esclusione delle pietre ornamentali;
j) i criteri per la valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2;
k) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive.
5. Le prescrizioni contenute nel PRAE sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; gli enti locali adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. Le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non conformi alle prescrizioni del PRAE sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro il termine di cui al comma 5, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7 bis. I Comuni adottano, con le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione comunale e le relative varianti, che prevedono l'individuazione o l'ampliamento di zone omogenee D4, previo rilascio da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive di un parere in ordine alla conformità di tali strumenti e varianti ai criteri di cui al comma 3, lettera f).
Note:
1 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 12/2018