Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
TITOLO I
 PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell'attività estrattiva per tipologia e quantità di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale.
3. La Regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future.
5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge.
6. La Regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore.
7. La Regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.
Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;
c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;
d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;
g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;
h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;
i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essicazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;
Art. 5
 (Funzioni dei Comuni)
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 133, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 6
 (Provvedimenti di attuazione)
2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.
4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018