Art. 7
(Estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili)
1. Ferma restando la disciplina relativa all'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui alla
legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e per quanto disposto dall'
articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il materiale litoide estratto e asportato nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla presente legge.
2. L'ammissibilità delle domande di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbie e ghiaie è valutata in considerazione degli interventi programmati di manutenzione degli alvei, nonché della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI, sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive.