Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 6
 (Provvedimenti di attuazione)
2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.
4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018